Nota sulla Tasi e schema di regolamento |
Con la legge di stabilità 2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
legislatore interviene nuovamente nella materia dei tributi comunali attuando
fittiziamente una riforma della fiscalità immobiliare con l'istituzione
dell'imposta unica comunale, denominata Iuc; un acronimo che riassume tre
distinti prelievi: Imu, Tasi e Tari.
Elementi caratterizzanti un prelievo sui rifiuti, hanno generato un tributo
che non solo ha un vizio genetico nel nome (un'imposta denominata Iuc che è
costituita a sua volta da un'altra imposta, da un tributo e da una
tassa, di cui una quella sui servizi indivisibili.
L'Anci Emilia Romagna, nella nota approfondisce la disciplina della Tasi e si
proporrà uno schema di regolamento. Con successive note, si
approfondiranno le discipline Tari ed Imu, proponendo anche per queste uno
schema di regolamento.
Sul sito dell'A.S.F.E.L. -
www.asfel.it - sono presenti diversi documenti
sull'argomento, alla voce di menù:
Gestione del bilancio-Tributi
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Il rilascio del Durc in presenza di debiti della P.A. |
L'Inps la circolare n. 16 del 30 gennaio 2014 fornisce nuove disposizioni sul
rilascio del Durc, con compensazione dei debiti con i crediti vantati nei
confronti della pubblica amministrazione. Per il
rilascio del Durc in compensazione l'importo dei crediti certificati deve
essere almeno pari all'ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati
dagli Istituti previdenziali e dalle Casse Edili.
In attesa che la piattaforma per la certificazione dei crediti da parte del
Ministero dell'Economia e delle Finanze si arricchisca di ulteriori funzioni
per la verifica dei crediti e dei debiti in tempo reale, prima della conclusione
dell'istruttoria, le strutture territoriali di Inail, Inps e Casse Edili
dovranno acquisire vicendevolmente, comunicando via PEC, le informazioni sui
debiti accertati, in modo da verificare che la sommatoria dei debiti non sia
superiore ai crediti vantati. In questo caso il Durc verrà rilasciato
specificando che è stata attestata la regolarità nonostante i debiti
contributivi pregressi nei confronti di Inail, Inps e Casse edili.
Sul sito dell'A.S.F.E.L. -
www.asfel.it - sono presenti diversi documenti
sull'argomento, alla voce di menù:
Gestione del bilancio-Finanza Locale
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L'individuzione delle spese per conto terzi |
Non può, attribuirsi natura di Servizi per conto di terzi alle spese che, pur
sostenute per conto di un altro Ente o di un privato, comportino autonomia
decisionale e discrezionalità da parte del Comune che le sostiene, anche
se destinate ad essere interamente rimborsate.
Questo il principio fissato dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la
regione Lazio, con la deliberazione n. 12 del 31 gennaio 2014.
Nei Servizi conto terzi sono, invece, inscrivibili le transazioni poste in
essere dal Comune per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi
discrezionalità e autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali, ad
esempio, quelle effettuate come sostituto di imposta, o le operazioni svolte
dall'ente come capofila, solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui
il Comune si limiti a ricevere risorse da trasferire a soggetti già
individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti.
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Dirigenti a contratto e spesa flessibile |
La Corte dei Conti, sezione regionale Abruzzo, con la deliberazione n. 12 del 30
gennaio 2014, sulla tematica dei dirigenti a contratto e limiti alle spese per
forme flessibili e tenuto anche conto della normativa regionale (analoga a
quella nazionale), si allinea completamente all'interpretazione fornita dalla
sezione delle Autonomie (deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR) circa la non
assoggettabilità ai vincoli previsti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010
(convertito in legge 122/2010), a seguito della riscrittura dell'art. 19, comma
6-quater, del d.lgs. 165/2001, delle assunzioni di dirigenti con contratto a
tempo determinato per la copertura di posti di responsabile di servizio.
La sezione abruzzese sintetizza l'orientamento della magistratura contabile nel
senso che "La norma prevista dall'art. 19, comma 6-quater, decreto
legislativo n. 165/2001, individua il contingente delle posizioni individuali a
contratto, conferibili dagli enti locali ai sensi dell'art. 110, comma 1, del
TUEL, ai quali incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica
prevista dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010; si applicano,
invece, i vincoli previsti dall'art. 1, commi 557 e 562, primo periodo, della
legge n. 296/2006 (limite di spesa dell'anno precedente, o della spesa
relativa all'anno 2008), nonchè i vincoli previsti dall'art. 76, comma 7,
primo periodo, prima parte, del decreto legge n. 112/2008 e s.m.i. (percentuale
del 50% del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente)".
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Questa notizia è in collaborazione con la rivista
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