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Giovedì 13 febbraio 2014

 

Nota sulla Tasi e schema di regolamento

 

Con la legge di stabilità  2014, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il legislatore interviene nuovamente nella materia dei tributi comunali attuando fittiziamente una riforma della fiscalità  immobiliare con l'istituzione dell'imposta unica comunale, denominata Iuc; un acronimo che riassume tre distinti prelievi: Imu, Tasi e Tari.

 

Elementi caratterizzanti un prelievo sui rifiuti, hanno generato un tributo che non solo ha un vizio genetico nel nome (un'imposta denominata Iuc che è costituita a sua volta da un'altra imposta, da un tributo e da una tassa, di cui una quella sui servizi indivisibili.

 

L'Anci Emilia Romagna, nella nota approfondisce la disciplina della Tasi e si proporrà  uno schema di regolamento. Con successive note, si approfondiranno le discipline Tari ed Imu, proponendo anche per queste uno schema di regolamento.

 

Sul sito dell'A.S.F.E.L. - www.asfel.it - sono presenti diversi documenti sull'argomento, alla voce di menù: Gestione del bilancio-Tributi

 

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Il rilascio del Durc in presenza di debiti della P.A.

 

L'Inps la circolare n. 16 del 30 gennaio 2014 fornisce nuove disposizioni sul rilascio del Durc, con compensazione dei debiti con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione. Per il rilascio del Durc in compensazione l'importo dei crediti certificati deve essere almeno pari all'ammontare complessivo dei debiti contributivi accertati dagli Istituti previdenziali e dalle Casse Edili.

 

In attesa che la piattaforma per la certificazione dei crediti da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze si arricchisca di ulteriori funzioni per la verifica dei crediti e dei debiti in tempo reale, prima della conclusione dell'istruttoria, le strutture territoriali di Inail, Inps e Casse Edili dovranno acquisire vicendevolmente, comunicando via PEC, le informazioni sui debiti accertati, in modo da verificare che la sommatoria dei debiti non sia superiore ai crediti vantati. In questo caso il Durc verrà  rilasciato specificando che è stata attestata la regolarità  nonostante i debiti contributivi pregressi nei confronti di Inail, Inps e Casse edili.

 

Sul sito dell'A.S.F.E.L. - www.asfel.it - sono presenti diversi documenti sull'argomento, alla voce di menù: Gestione del bilancio-Finanza Locale

 

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L'individuzione delle spese per conto terzi

 

Non può, attribuirsi natura di Servizi per conto di terzi alle spese che, pur sostenute per conto di un altro Ente o di un privato, comportino autonomia decisionale e discrezionalità  da parte del Comune che le sostiene, anche se destinate ad essere interamente rimborsate.

 

Questo il principio fissato dalla Corte dei conti, Sezione di controllo per la regione Lazio, con la deliberazione n. 12 del 31 gennaio 2014.

Nei Servizi conto terzi sono, invece, inscrivibili le transazioni poste in essere dal Comune per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità  e autonomia decisionale da parte dell'Ente, quali, ad esempio, quelle effettuate come sostituto di imposta, o le operazioni svolte dall'ente come capofila, solo come mero esecutore della spesa, nei casi in cui il Comune si limiti a ricevere risorse da trasferire a soggetti già  individuati, sulla base di tempi e di importi predefiniti. 

 

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Dirigenti a contratto e spesa flessibile

 

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La Corte dei Conti, sezione regionale Abruzzo, con la deliberazione n. 12 del 30 gennaio 2014, sulla tematica dei dirigenti a contratto e limiti alle spese per forme flessibili e tenuto anche conto della normativa regionale (analoga a quella nazionale), si allinea completamente all'interpretazione fornita dalla sezione delle Autonomie (deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR) circa la non assoggettabilità  ai vincoli previsti dall'art. 9, comma 28, d.l. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), a seguito della riscrittura dell'art. 19, comma 6-quater, del d.lgs. 165/2001, delle assunzioni di dirigenti con contratto a tempo determinato per la copertura di posti di responsabile di servizio.

 

La sezione abruzzese sintetizza l'orientamento della magistratura contabile nel senso che "La norma prevista dall'art. 19, comma 6-quater, decreto legislativo n. 165/2001, individua il contingente delle posizioni individuali a contratto, conferibili dagli enti locali ai sensi dell'art. 110, comma 1, del TUEL, ai quali incarichi non si applica la disciplina assunzionale vincolistica prevista dall'art. 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010; si applicano, invece, i vincoli previsti dall'art. 1, commi 557 e 562, primo periodo, della legge n. 296/2006 (limite di spesa dell'anno precedente, o della spesa relativa all'anno 2008), nonchè i vincoli previsti dall'art. 76, comma 7, primo periodo, prima parte, del decreto legge n. 112/2008 e s.m.i. (percentuale del 50% del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente)".


 

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Questa notizia è in collaborazione con la rivista Personale News, edita da Publika editore.

 
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