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Giovedì, 10 Aprile 2014 | |
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Le note di lettura
sulla Riforma delle province
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 7 aprile 2014 n.
56, riguardante le: disposizioni sulle città metropolitane, sulle province
e sulle unioni e fusioni di Comuni, i comuni dovranno attenersi ad una serie di
nuovi adempimenti in vista delle prossime elezioni amministrative del 25 maggio.
Cambiano, inoltre, le composizioni degli organi di governo nei Comuni fino a
10mila abitanti.
L'Anci ha raccolto una serie di documenti utili per permettere agli
amministratori una corretta applicazione delle novità contenute nella
cosiddetta legge Delrio. E', altresì, disponibile una nota di lettura, a cura
della Fondazione Logos Pa.
Sul sito dell'Associazione -
www.asfel.it - è possibile consultare una serie
di documenti e note sull'argomento: Normativa-Leggi
Enti Locali e in
Gestione del bilancio-Finanza Locale
Nota di lettura - Fondazione Logos PA -
Informativa Anci su elezioni -
Nota su composizione liste elettorali |
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Parere e relazione dei revisori
L'Associazione mette a disposizione il parere al bilancio di previsione 2014,
da redigere a cura dell'Organo di revisione. Al fine di rendere più lineare
il lavoro del revisore, e nel pieno rispetto delle sue prerogative, lo schema
proposto cerca di tener conto, per quanto possibile, anche delle informazioni da
inviare, successivamente, alla Corte dei conti, con il relativo questionario,
sistema Siquel.
La relazione al rendiconto 2013 è giunta dallo Studio Molisso, di Casalnuovo di
Napoli, e permettere di adempiere a tale ulteriore compito.
Parere al bilancio 2014
Relazione al rendiconto | |
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La differenza tra incarico e prestazione di servizio
Con la deliberazione n. 63 del 1 aprile 2014, la Corte dei conti, Sezione
regionale della Puglia, ha risposto alla richiesta di parere se l'affidamento
all'esterno di alcune attività che richiedono professionalità
tecniche, allo stato attuale non disponibili all'interno dell'ente, in
quanto quelle presenti sono oberate dai numerosissimi adempimenti ed attività
di servizi istituzionali, configuri un appalto di servizi, soggetto alla
disciplina del d.lgs. 163/2006, oppure un incarico soggetto alla disciplina di
cui agli articoli 3, comma 55 e 56, della legge 244/2007 e ai limiti di cui
all'articolo 6, comma 7, del d.l. 78/2010.
La Corte ha evidenziato che il presupposto indispensabile per l'affidamento di
incarichi esterni è che l'amministrazione abbia preliminarmente accertato
l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo
interno, ai sensi dell'articolo art 7, comma 6, lett. b) del d.lgs. 165/2001.
L'elemento discretivo tra appalto di servizi e contratto di collaborazione non
è nè il conseguimento per l'amministrazione di un risultato finale mediante
il conferimento dell'incarico, nè la circostanza che l'attività non
comporti obblighi di presenza fissa in ufficio, bensì la presenza o meno, in
capo all'affidatario, di un'organizzazione imprenditoriale con assunzione
del rischio della prestazione oggetto del contratto (sulla distinzione tra
contratto di collaborazione autonoma e appalto di servizi e in sede conforme la
deliberazione della Corte dei Conti, sez. contr. della Lombardia, del. 236/2013.
Parere n. 63 del 2014 -
Parere n. 236 del 2013 | | |
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L'approvazione del Def 2014
Approvato, nel Consiglio dei ministri, del 8 aprile, il Documento di economia e
finanza, che taglia le stime di crescita del Paese e rivede al rialzo il
deficit, destinato, tuttavia, a restare ampiamente sotto il tetto del 3% del Pil
imposto dall'Unione europea. Si prevede una crescita del Pil dello 0,8 per
cento, un rapporto del deficit-pil al 2,6 per cento.
Dei 6,7 miliardi di coperture annunciati in conferenza stampa dal premier, 2,2
arriveranno dall' aumento del gettito Iva (derivanti dal rimborso dei debiti
della Pubblica amministrazione) e dall'aumento della tassazione sulla
rivalutazione delle quote Bankitalia.
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La pubblicità delle prove orali del concorso
Il Consiglio
di Stato, sezione III, nella sentenza n. 1622 depositata in data 7 aprile 2014,
chiarisce la portata del principio secondo cui le prove orali di concorso
debbono svolgersi in aula aperta al pubblico.
Queste sono
le indicazioni dell'Alto Consesso, a rigetto della difesa dell'ente appellato:
- "...
va premesso in fatto che dal verbale n. ... in data ... risulta che, dopo le
operazioni preliminari della commissione concernenti la predisposizione delle
domande da sottoporre ai candidati (due ed una uguali per tutti nelle materie
dell'informatica e, rispettivamente, nelle lingua inglese e francese, nove per
le altre materie, tra cui il candidato ne avrebbe sorteggiate tre),
l'ammissione degli esaminandi nell'aula e la loro identificazione, il
presidente li ha informati che, trovandosi nell'aula 'verde', ivi dovranno
rimanere fino a quando non saranno chiamati, in ordine alfabetico, dal
segretario nell'aula 'blu' per sostenere la prova davanti alla commissione;
che durante la loro permanenza nell'aula e finchè non avranno sostenuto il
colloquio 'dovranno evitare di mettersi in contatto con i colleghi già
escussi precedentemente'; che una volta sostenuta la prova 'dovranno a loro
volta allontanarsi senza poter più rientrare nell'aula dove i colleghi sono
ancora in attesa di sostenere il colloquio'; che 'i colloqui si svolgeranno a
porte aperte al pubblico'; e, infine, che 'i candidati già escussi
potranno, in ogni caso, rimanere nell'aula per assistere ai colloqui
successivi'".
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Questa notizia è in collaborazione con la rivista
Personale News,
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