ABC Widgets

 

Mercoledì 6 novembre 2013

 

Spesometro solo dal 2014 per la Pa

 

Sulla scia del graduale adeguamento della contabilità  pubblica alle regole di natura civilistica, Stato, regioni, province, comuni e altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dallo spesometro per gli anni 2012 e 2013. Poi, una volta superate le difficoltà  di individuazione delle operazioni rilevanti con il nuovo sistema di contabilità , a partire dall'1 gennaio 2014, anche le Pa dovranno rispettare l'obbligo, ma soltanto in mancanza di fatturazione elettronica. E' quanto stabilito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5 novembre.

 

Le disposizioni odierne sopprimono il punto 2.2 del provvedimento del 2 agosto scorso che, invece prevedeva per le Pubbliche amministrazioni l'esonero dall'obbligo di comunicazione per le operazioni effettuate e ricevute nell'ambito di attività  istituzionali, diverse da quelle previste nell'esercizio di imprese (articolo 4 del Dpr 633/1972).

 

Leggi 

 

L'Anci Emilia Romagna sulla legge n. 124 in tema di Imu

 

Il 24 ottobre 2013 il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del Dl n. 102/2013, recependo integralmente le modifiche apportate dalla Camera.

 

Le modifiche, da un lato, risolvono alcuni problemi interpretativi emersi in sede di prima lettura e, dall'altro lato, con riferimento alla Tares, disegnano un quadro applicativo caotico, che autorizza nel 2013 l'applicazione di cinque diverse forme di prelievo sui rifiuti, ovvero: Tarsu, Tia 1, Tia 2, Tares integrale e Tares semplificata. Con la nota, l'Anci Emilia Romagna analizza le modifiche apportate in sede di conversione.

 

Sulla legge n. 124, l'ASFEL ha predisposto, come noto, un'approfondita nota di lettura sulla legge di conversione del decreto legge n. 102/2013.

 

Sul sito dell'A.S.F.E.L. - www.asfel.it - sono presenti diversi approfondimenti sull'argomento, alla voce di menù: Normativa-Leggi Enti Locali

 

Leggi 

 

Nessun compenso al segretario comunale per il NdV

 

Per la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Campania, sentenza n. 1347 del 11 ottobre 2013, non è dovuto nessun compenso aggiuntivo al segretario comunale, se svolge anche il compito di componente del nucleo di valutazione.

 

E' un danno erariale, addebitabile al Responsabile del Servizio finanziario, la corresponsione di un compenso aggiuntivo in favore del segretario comunale per il suo incarico di Presidente del Nucleo di valutazione.

 

L'articolo 41, comma 6, del CCNL del 16 maggio 2001 stabilisce il principio di onnicomprensività  della retribuzione di posizione del segretario comunale, a corredo del quale è prevista, inoltre, la possibilità  di riconoscere una maggiorazione di detto emolumento, che con il contratto integrativo stipulato il 21 dicembre  2003 è stata fissata fino ad un massimo del 50%, in ragione della riscontrata presenza di condizioni di natura soggettiva ed oggettiva, indicate nel medesimo accordo.

 

Leggi 

 

I resoconti dei lavori parlamentari

 

L'A.S.F.E.L., avendo ottenuto l'afferenza con la Cooperativa Studi Parlamentari di Roma, è in grado di offrire ai propri Associati, servizi di elevato spessore, come il calendario dei lavori parlamentari e il resoconto dei lavori delle Commissioni parlamentari.

 

 

Leggi

 

Il computo del periodo di prova

 

Content Image Inline

Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza n. 5296 depositata in data 4 novembre 2013, precisa l'attuale indirizzo interpretativo-giurisprudenziale sul tema in oggetto; questi i concetti da tenere presenti:

"... l'originaria giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (... v. in particolare, Cass. Civ. sez. lav. 12 settembre 1991, n. 9536) secondo la quale nel computo di termini a mesi come quello relativo al periodo di prova si applicano le disposizioni generali sul calendario comune ed è, quindi, esclusa la possibilità  di aggiungere ai mesi del calendario i giorni nei quali sia mancata la prestazione, appare allo stato superata dall'orientamento prevalente espresso dalla stessa Corte di Cassazione in tempi più recenti (v. ex multis Cass. Civ., sez. lav., 22 marzo 2012 n. 4573 ...).

 

Rileva, pertanto, il Collegio come sia oggi del tutto pacifico l'assunto secondo il quale, ai fini del computo del periodo di prova (implicando tale istituto il concorso di due elementi fondamentali costituiti dal decorso di un certo termine prefissato e dalla valutazione dell'interesse a rendere stabile un rapporto di lavoro tuttora precario in ragione delle capacità  e attitudini manifestate dal dipendente nell'espletamento della prova), non può che tenersi conto del servizio 'effettivo'. Devono considerarsi inclusi in tale nozione esclusivamente i periodi di lavoro concretamente effettuato nonchè quelli che, nel volgere di un arco temporale complessivo predeterminato, sono coessenziali al normale rapporto contrattuale anche in mancanza della prestazione, quali per l'appunto il riposo settimanale e le festività . Al contrario non possono considerarsi computabili quei periodi nei quali la prestazione lavorativa è venuta meno per cause non previste e non prevedibili quali possono essere i periodi di assenza per malattia, gravidanza o puerperio, sciopero, etc.".

 

Leggi

 

Questa notizia è in collaborazione con la rivista Personale News, edita da Publika editore.

 
Ricevi questa newsletter in quanto Associato A.S.F.E.L. - (Clicca qui per cancellarti dalla newsletter)