Spesometro solo dal 2014 per la Pa |
Sulla scia del graduale adeguamento della contabilità pubblica alle regole
di natura civilistica, Stato, regioni, province, comuni e altri organismi di
diritto pubblico sono esclusi dallo spesometro per gli anni 2012 e 2013. Poi,
una volta superate le difficoltà di individuazione delle operazioni
rilevanti con il nuovo sistema di contabilità , a partire dall'1 gennaio 2014,
anche le Pa dovranno rispettare l'obbligo, ma soltanto in mancanza di
fatturazione elettronica. E' quanto stabilito dal provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle Entrate del 5 novembre.
Le disposizioni odierne sopprimono il punto 2.2 del provvedimento del 2 agosto
scorso che, invece prevedeva per le Pubbliche amministrazioni l'esonero
dall'obbligo di comunicazione per le operazioni effettuate e ricevute
nell'ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste
nell'esercizio di imprese (articolo 4 del Dpr 633/1972).
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L'Anci Emilia Romagna sulla legge n. 124 in tema di Imu |
Il 24
ottobre 2013 il Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione
del Dl n. 102/2013, recependo integralmente le modifiche apportate dalla Camera.
Le
modifiche, da un lato, risolvono alcuni problemi interpretativi emersi in sede
di prima lettura e, dall'altro lato, con riferimento alla Tares, disegnano un
quadro applicativo caotico, che autorizza nel 2013 l'applicazione di cinque
diverse forme di prelievo sui rifiuti, ovvero: Tarsu, Tia 1, Tia 2, Tares
integrale e Tares semplificata. Con la nota, l'Anci Emilia Romagna analizza le
modifiche apportate in sede di conversione.
Sulla legge
n. 124, l'ASFEL ha predisposto, come noto, un'approfondita nota di lettura
sulla legge di conversione del decreto legge n. 102/2013.
Sul sito dell'A.S.F.E.L. -
www.asfel.it - sono presenti
diversi approfondimenti sull'argomento, alla voce di menù:
Normativa-Leggi Enti Locali
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Nessun compenso al segretario comunale per il NdV |
Per la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Campania, sentenza n. 1347
del 11 ottobre 2013, non è dovuto nessun compenso aggiuntivo al segretario
comunale, se svolge anche il compito di componente del nucleo di valutazione.
E' un danno erariale, addebitabile al Responsabile del Servizio finanziario,
la corresponsione di un compenso aggiuntivo in favore del segretario comunale
per il suo incarico di Presidente del Nucleo di valutazione.
L'articolo 41, comma 6, del CCNL del 16 maggio 2001 stabilisce il principio di
onnicomprensività della retribuzione di posizione del segretario comunale,
a corredo del quale è prevista, inoltre, la possibilità di riconoscere
una maggiorazione di detto emolumento, che con il contratto integrativo
stipulato il 21 dicembre 2003 è
stata fissata fino ad un massimo del 50%, in ragione della riscontrata presenza
di condizioni di natura soggettiva ed oggettiva, indicate nel medesimo accordo.
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I resoconti dei lavori parlamentari |
L'A.S.F.E.L., avendo ottenuto l'afferenza con la Cooperativa Studi Parlamentari
di Roma, è in grado di offrire ai propri Associati, servizi di elevato
spessore, come il calendario dei lavori parlamentari e il resoconto dei lavori
delle Commissioni parlamentari.
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Il computo del periodo di prova |
Il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza n. 5296 depositata in data 4
novembre 2013, precisa l'attuale indirizzo interpretativo-giurisprudenziale sul
tema in oggetto; questi i concetti da tenere presenti:
"... l'originaria giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
(... v. in particolare, Cass. Civ. sez. lav. 12 settembre 1991, n. 9536) secondo
la quale nel computo di termini a mesi come quello relativo al periodo di prova
si applicano le disposizioni generali sul calendario comune ed è, quindi,
esclusa la possibilità di aggiungere ai mesi del calendario i giorni nei
quali sia mancata la prestazione, appare allo stato superata dall'orientamento
prevalente espresso dalla stessa Corte di Cassazione in tempi più recenti (v.
ex multis Cass. Civ., sez. lav., 22 marzo 2012 n. 4573 ...).
Rileva, pertanto, il Collegio come sia oggi del tutto pacifico l'assunto
secondo il quale, ai fini del computo del periodo di prova (implicando tale
istituto il concorso di due elementi fondamentali costituiti dal decorso di un
certo termine prefissato e dalla valutazione dell'interesse a rendere stabile
un rapporto di lavoro tuttora precario in ragione delle capacità e
attitudini manifestate dal dipendente nell'espletamento della prova), non può
che tenersi conto del servizio 'effettivo'. Devono considerarsi inclusi in tale
nozione esclusivamente i periodi di lavoro concretamente effettuato nonchè
quelli che, nel volgere di un arco temporale complessivo predeterminato, sono
coessenziali al normale rapporto contrattuale anche in mancanza della
prestazione, quali per l'appunto il riposo settimanale e le festività . Al
contrario non possono considerarsi computabili quei periodi nei quali la
prestazione lavorativa è venuta meno per cause non previste e non prevedibili
quali possono essere i periodi di assenza per malattia, gravidanza o puerperio,
sciopero, etc.".
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Questa notizia è in collaborazione
con la rivista
Personale News,
edita da
Publika editore.
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