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Giovedì 5 dicembre 2013

 

 

Ulteriori dossier sulla legge di stabilità 

 

Il Servizio studi – Dipartimento Ambiente – della Camera dei deputati ha predisposto, in tema di documentazione per l'esame del progetto di legge di stabilità  2014, un dossier sui profili di interesse della Commissione Ambiente.

 

Il Dipartimento Bilancio ha predisposto un dossier è articolato in tre volumi: Sintesi del contenuto (dossier n. 95/0) e Schede di lettura (dossier n. 95, Parte I), redatti dal Servizio Studi e  dall'Ufficio rapporti con l'Unione europea, per le parti relative ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea; Profili finanziari (dossier n. 95, Parte II) curati dal Servizio Bilancio dello Stato, nonchè dalla Segreteria della V Commissione per quanto concerne le coperture.

 

Sul sito dell'A.S.F.E.L. - www.asfel.it - è possibile consultare una lunga serie di documenti sull'argomento: Normativa-Leggi finanziarie

 

Commissione Ambiente  -   Profili finanziari 

 

La relazione tecnica del d.l. n. 133 sulla seconda rata Imu

 

Il Senato ha predisposto un dossier in cui si illustra il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.

 

E' possibile consultare anche la relazione tecnica al decreto stesso, che ne illustra i punti salienti.

 

Sul sito dell'A.S.F.E.L. - www.asfel.it - è possibile consultare una lunga serie di documenti sull'argomento: Gestione del bilancio-Tributi

 

 

Decreto e dossier   -  Relazione tecnica  

 

 
E' nulla la cartella esattoriale senza il responsabile del procedimento

 

La mancata indicazione del responsabile del procedimento è causa di nullità  della cartella esattoriale unicamente quando si tratta di ruoli consegnati all'esattore dopo il 1° giugno del 2008.  E' in principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con l'ordinanza 3 dicembre 2013, n. 27098.

 

Quanto all'omessa indicazione del responsabile del procedimento, la Suprema Corte ha ribadito l'indirizzo secondo cui la cartella esattoriale muta, se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008, pur essendo in violazione dell'articolo 7 comma 2 lett. a) dello Statuto del contribuente, non è affetta nè da nullità  nè da annullabilità .

 

Ciò in quanto, essendo la norma statutaria priva di sanzione, e non incidendo direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del destinatario, trova applicazione l'articolo 21 della L. 241 del 1990, il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità  del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso di cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo, non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (dello stesso avviso Cass. Sez Trib., sentenze n. 17251 del 2013, n. 4516 del 2012 e SS.UU., sentenza n. 11772 del 2010).

 

 

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Gli incarichi dirigenziali in una sentenza della Cassazione

 

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Segnalata dall'Aran la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 7 agosto 2013, n. 18836, che affronta il tema in oggetto. La Suprema Corte, nel confermare il giudizio della Corte territoriale, formula le seguenti osservazioni:

 

- "... in linea generale, nella gestione degli incarichi dirigenziali nel comparto pubblico, deve operarsi una distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni amministrative attuative di tale indirizzo, cui si correla, tra gli organi di governo e l'apparato dirigenziale, una componente fiduciaria fortemente condizionante; da ciò consegue un'ampia ed accentuata discrezionalità  della Pubblica Amministrazione nelle scelte del supporto dirigenziale strumentalizzate al concreto perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi delineati in sede programmatica e, al contempo, una significativa delimitazione del potere d'interferenza sulle medesime scelte (quanto a genesi e funzionalità ) da parte del magistrato";

 

- "In quest'ordine di concetti, il giudice non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nel conferimento di un incarico dirigenziale ad un aspirante piuttosto che ad un altro - addirittura, stabilendone durata, obiettivi e risultati ad esso connessi - compulsando, in tal modo, la discrezionalità  potestativa del datore di lavoro, mentre il suo sindacato deve essere circoscritto ad un controllo limitato al rigore formale e alla congruità  sostanziale della scelta, alla luce dei criteri generali di buona fede e correttezza, nonchè della ricorrenza di un supporto motivazionale ragionevolmente esplicativo del provvedimento adottato; dal canto suo, il dirigente non può rivendicare il diritto esclusivo all'incarico ritenuto da lui più confacente alla propria professionalità  e, quindi, lamentarsi del conferimento dello stesso ad altro collega, poichè ogni potere di valutazione in proposito - sia pure con l'osservanza dei 'paletti' sopra delineati - è appannaggio del competente organo pubblico";

 

- "... superata la procedura selettiva, l'immissione del relativo ruolo dirigenziale presuppone l'idoneità  alla copertura di qualsiasi incarico, e, dall'altro, che ogni personale aspettativa di approdo ad una posizione lavorativa di gradimento, nella presunzione di avere le necessarie capacità  attitudinali, doveva ragionevolmente rapportarsi con le prerogative di valutazione e di scelta dell'Ente titolare del potere organizzativo aziendale, quanto a conferimento, rotazione e persino revoca".

 

 

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Questa notizia è in collaborazione con la rivista Personale News, edita da Publika editore.

 
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