Ulteriori dossier sulla legge di stabilità |
Il Servizio studi – Dipartimento Ambiente – della Camera dei deputati ha
predisposto, in tema di documentazione per l'esame del progetto di legge di
stabilità 2014, un dossier sui profili di interesse della Commissione
Ambiente.
Il Dipartimento Bilancio ha predisposto un dossier è articolato in tre volumi:
Sintesi del contenuto (dossier n. 95/0) e Schede di lettura (dossier n. 95,
Parte I), redatti dal Servizio Studi e dall'Ufficio rapporti con l'Unione
europea, per le parti relative ai documenti all'esame delle istituzioni
dell'Unione europea; Profili finanziari (dossier n. 95, Parte II) curati dal
Servizio Bilancio dello Stato, nonchè dalla Segreteria della V Commissione per
quanto concerne le coperture.
Sul sito dell'A.S.F.E.L. -
www.asfel.it - è possibile consultare una lunga
serie di documenti sull'argomento:
Normativa-Leggi finanziarie
Commissione Ambiente -
Profili finanziari
La relazione tecnica del d.l. n. 133 sulla seconda rata Imu |
Il Senato ha predisposto un dossier in cui si illustra il disegno di legge di
conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante
disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e
la Banca d'Italia.
E' possibile consultare anche la relazione tecnica al decreto stesso, che ne
illustra i punti salienti.
Sul sito dell'A.S.F.E.L. -
www.asfel.it - è possibile consultare una lunga
serie di documenti sull'argomento:
Gestione del bilancio-Tributi
Decreto e dossier -
Relazione tecnica
E' nulla la cartella esattoriale senza il responsabile del procedimento |
La mancata indicazione del responsabile del procedimento è causa di nullità
della cartella esattoriale unicamente quando si tratta di ruoli consegnati
all'esattore dopo il 1° giugno del 2008.
E' in principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile, con
l'ordinanza 3 dicembre 2013, n. 27098.
Quanto all'omessa indicazione del responsabile del procedimento, la Suprema
Corte ha ribadito l'indirizzo secondo cui la cartella esattoriale muta,
se riferita a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore
al 1° giugno 2008, pur essendo in violazione dell'articolo 7 comma 2 lett. a)
dello Statuto del contribuente, non è affetta nè da nullità nè da
annullabilità .
Ciò in quanto, essendo la norma statutaria priva di sanzione, e non incidendo
direttamente la violazione in questione sui diritti costituzionali del
destinatario, trova applicazione l'articolo 21 della L. 241 del 1990, il
quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi
procedimentali non influenti sul diritto di difesa, prevede la non annullabilità
del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso di
cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo, non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato (dello stesso avviso Cass. Sez Trib.,
sentenze n. 17251 del 2013, n. 4516 del 2012 e SS.UU., sentenza n. 11772 del
2010).
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Gli incarichi dirigenziali in una sentenza della Cassazione |
Segnalata dall'Aran la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, 7
agosto 2013, n. 18836, che affronta il tema in oggetto.
La Suprema Corte, nel confermare il giudizio della Corte territoriale, formula
le seguenti osservazioni:
- "... in linea generale, nella gestione degli incarichi dirigenziali nel
comparto pubblico, deve operarsi una distinzione tra funzioni di indirizzo
politico-amministrativo e funzioni amministrative attuative di tale indirizzo,
cui si correla, tra gli organi di governo e l'apparato dirigenziale, una
componente fiduciaria fortemente condizionante; da ciò consegue un'ampia ed
accentuata discrezionalità della Pubblica Amministrazione nelle scelte del
supporto dirigenziale strumentalizzate al concreto perseguimento degli indirizzi
e degli obiettivi delineati in sede programmatica e, al contempo, una
significativa delimitazione del potere d'interferenza sulle medesime scelte
(quanto a genesi e funzionalità ) da parte del magistrato";
- "In quest'ordine di concetti, il giudice non può sostituirsi alla Pubblica
Amministrazione nel conferimento di un incarico dirigenziale ad un aspirante
piuttosto che ad un altro - addirittura, stabilendone durata, obiettivi e
risultati ad esso connessi - compulsando, in tal modo, la discrezionalità
potestativa del datore di lavoro, mentre il suo sindacato deve essere
circoscritto ad un controllo limitato al rigore formale e alla congruità
sostanziale della scelta, alla luce dei criteri generali di buona fede e
correttezza, nonchè della ricorrenza di un supporto motivazionale
ragionevolmente esplicativo del provvedimento adottato; dal canto suo, il
dirigente non può rivendicare il diritto esclusivo all'incarico ritenuto da lui
più confacente alla propria professionalità e, quindi, lamentarsi del
conferimento dello stesso ad altro collega, poichè ogni potere di valutazione
in proposito - sia pure con l'osservanza dei 'paletti' sopra delineati -
è
appannaggio del competente organo pubblico";
- "... superata la procedura selettiva, l'immissione del relativo ruolo
dirigenziale presuppone l'idoneità alla copertura di qualsiasi incarico,
e, dall'altro, che ogni personale aspettativa di approdo ad una posizione
lavorativa di gradimento, nella presunzione di avere le necessarie capacità
attitudinali, doveva ragionevolmente rapportarsi con le prerogative di
valutazione e di scelta dell'Ente titolare del potere organizzativo aziendale,
quanto a conferimento, rotazione e persino revoca".
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Questa notizia è in collaborazione con la rivista
Personale News,
edita da
Publika editore.
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