Gli emendamenti sulla legge di stabilità in Commissione bilancio |
E' scaduto ieri il termine per eventuali subemendamenti agli emendamenti del
Governo presentati al ddl Stabilità 2014. In allegato la dichiarazione di
ammissibilità degli emendamenti al ddl stabilità 2014, gli
emendamenti del Governo e quelli segnalati dai Gruppi alla Commissione bilancio
della Camera.
Il Sottosegretario Baretta, con riferimento alle questioni sollevate sui temi
della fiscalità immobiliare comunale, ha sottolineato innanzitutto come il
disegno di legge di stabilità , anche alla luce delle modifiche apportate dal
Senato, stabilisca aliquote minime e massime all'interno delle quali i comuni
dispongono di margini di manovra.
Trattandosi infatti di tributi comunali, la scelta è stata quella di
riconoscere ai singoli enti locali, sia pure all'interno di taluni confini,
spazi di discrezionalità che consentano di rimodulare le aliquote, ad
esempio riducendo l'aliquota massima IMU del 10,6 per mille, ovvero
incrementando l'aliquota di base della TASI, fissata all'1 per mille. La somma
delle due aliquote, che costituirà la misura dello sforzo fiscale
complessivo in materia è, comunque, limitata entro il limite massimo del 10,6
per mille, al fine di evitare incrementi del carico fiscale per i contribuenti,
che invece risulterà inferiore sia all'IMU per il 2013, sia all'IMU per il
2012. Tali considerazioni valgono, naturalmente, specificamente per la TASI, la
quale costituisce un tributo integralmente spettante ai comuni, che disporranno
di ampi margini di autonomia in merito.
Sul sito dell'A.S.F.E.L. -
www.asfel.it - è possibile consultare una lunga
serie di documenti sull'argomento:
Normativa-Leggi finanziarie
Emendamenti presentati -
Emendamenti segnalati
Risoluzione ministeriale in tema di Imu e imprese edili |
Con la risoluzione n. 11/DF del 11 dicembre 2013, ad oggetto: esenzione
dall'imposta municipale propria (IMU) per il cd magazzino delle imprese
edili. Quesito, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle
finanze, ha risposto al quesito pervenuto in cui si chiedono chiarimenti in
ordine alla problematica indicata in oggetto, occorre, innanzitutto, richiamare
le disposizioni in materia di imposta municipale propria (IMU), di cui
all'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che hanno di recente interessato il
settore delle costruzioni.
Sul sito dell'A.S.F.E.L. -
www.asfel.it - è possibile consultare una lunga
serie di documenti sull'argomento:
Gestione del bilancio-Tributi
Leggi
L'ente non è tenuto al pagamento dei debiti della partecipata |
L'ente locale non è tenuto a sostenere i debiti della società in house,
in liquidazione. Il principio è fissato dalla Corte dei conti, Sezione di
controllo per la Liguria, deliberazione n. 82 del 28 novembre 2013.
Nelle società in house la responsabilità patrimoniale dei soci è
quella prevista dal diritto comune e, pertanto, non sussiste in capo all'ente
alcun obbligo di assumere a carico del proprio bilancio i debiti della società
eventualmente privi di copertura finanziaria, al termine della proceduta
liquidatoria.
Alla base vi è il principio generale in base a cui nelle società per
azioni e in quelle a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali
risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Solo eccezionalmente
il legislatore ha previsto deroghe a questo principio sancendo, ad esempio, la
responsabilità illimitata del socio per le obbligazioni sociali (come nel
caso delle società con socio unico, ai sensi del secondo comma dell'art.
2325 c.c.), o prevedendo una responsabilità in capo a società o enti
che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società ,
agiscono nell'interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei
principi di corretta gestione imprenditoriale delle società medesime
(artt. 2497 c.c. e ss.).
Leggi
L'incremento del fondo accessorio per dirigenti |
Il Comune di Rapallo interpella la sezione regionale Liguria della Corte dei
Conti per sapere: - "... in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 9,
comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010,
chiedendo se la riduzione del fondo destinato alla remunerazione del trattamento
accessorio del personale - che la norma prevede debba essere disposta
automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio
- vada effettuata, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sulla base del
confronto tra il valore medio delle unità di personale presenti nell'anno
di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010 ovvero operando
una riduzione in termini di rateo al fine di tenere conto del diritto dei
cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza
in servizio nell'anno di cessazione"; - "... come debbano considerarsi, ai
fini della decurtazione del fondo, gli incarichi di reggenza, se cioè possano
essere neutralizzate nella riduzione le unità cessate titolari di uffici
per i quali sono stati conferiti gli incarichi di reggenza":
- "... se, in presenza di tutti i presupposti contrattualmente previsti, il
fondo destinato alla remunerazione del trattamento accessorio del personale
dirigenziale possa essere incrementato ai sensi dell'art. 26, comma 3, del CCNL
dell'Area Dirigenza del 23 dicembre 1999 in deroga al tetto previsto dal comma
2-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010 ovvero se i predetti incrementi
possano essere almeno utilizzati al fine di compensare la riduzione del fondo
operata ai sensi del citato comma 2-bis dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010,
fermo restando il tetto calcolato con riferimento al valore del fondo nell'anno
2010".
Con la deliberazione n. 84 del 4 dicembre 2013, la sezione ritiene ammissibile
solo il primo quesito ed, al riguardo, espone il proprio avviso come indicato
nell'allegato.
Leggi
Questa notizia è in collaborazione con la rivista
Personale News,
edita da
Publika editore.
|