La pubblicazione del bando di mobilità
Il bando di mobilità volontaria va pubblicato sul proprio sito “per un periodo pari almeno a trenta giorni” come previsto dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001.
Tuttavia l’art. 30 comma 1 quater del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che “A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale….”
L’art. 35 ter comma 5 chiarisce inoltre che “I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l’acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.”
Il comma 2-bis, stabilisce inoltre che “A decorrere dall’anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.”
L’art. 35 ter comma 4 D.Lgs. 165/2001 precisa che “L’utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”
Tuttavia Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto, con l’art. 2, comma 2, che “Il Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. …”.
Ne consegue che in attesa dell’accordo in conferenza Regioni Enti Locali e della conseguente emanazione del decreto attuativo entro il 31 ottobre 2022 riguardante gli enti locali, non è necessario pubblicare il bando di mobilità sul portale del reclutamento. Tuttavia, in attesa del decreto i Comuni possono comunque utilizzarlo in quanto operativo dal 1 luglio 2022.
In sintesi: il bando di mobilità, fino al 31 ottobre 2022, deve essere pubblicato sul proprio sito istituzionale. Può non essere pubblicato sul portale del reclutamento e non è necessario venga pubblicato sulla GURI.
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