Progressioni verticali e il requisito dei tre anni
Le progressioni verticali e il requisito dei tre anni
Una recente sentenza del Tar Sicilia che riporto in estratto di seguito, permette due ragionamenti sulle progressioni verticali.
Il primo è che bisogna prestare molta attenzione a quello che viene scritto nell’avviso.
Il secondo è che dai Tribunali Amministrativi viene sempre data una lettura ampia ai requisiti e alla professionalità ottenuta e maturata dai partecipanti.
Ecco la sintesi della sentenza n. 649/2025 del TAR Sicilia-Palermo sezione IV.
Nelle procedure per progressione verticale il requisito del triennio di attività lavorativa pregressa (nell’area immediatamente inferiore), previsto dal bando, non necessariamente è da ricondursi agli anni immediatamente precedenti a quello della procedura; questo quando, ad esempio, l’avviso di selezione formuli la prescrizione in questo modo “anzianità di almeno tre anni alla data di scadenza della domanda di partecipazione, maturata anche con contratto di lavoro a tempo determinato”.
Infatti, se l’intenzione dell’amministrazione, come quella del Legislatore, fosse stata quella di richiedere una anzianità maturata nella qualifica immediatamente precedente negli ultimi tre anni, presumibilmente sarebbe stata richiesta espressamente così come è stato previsto per l’altro requisito, riconducibile alla valutazione della performance.
Le progressioni di carriera, avvengono tenuto conto delle capacità culturali e professionali e dell’esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti; questo, tuttavia, non implica che la valutazione dell’esperienza maturata non possa essere suffragata dal complesso delle attività svolte nel tempo.
Il requisito si matura a prescindere dalla tipologia contrattuale; pertanto, può essere idonea (oltre al rapporto di lavoro subordinato indeterminato o determinato) anche l’attività svolta come LSU, LPU, assegnazione di mansioni superiori.
Riguardo, poi, alla valutazione positiva della performance la normativa si esprime in termini generici con riferimento a ciascuno dei tre anni precedenti a quello in cui si svolge la procedura e non richiede che questi siano svolti nella qualifica immediatamente inferiore a quella di destinazione.
gianlucabertagna.it