Il patto di stabilità e le spese in conto capitale

da www.ancitel.it

DOMANDA:
Il nostro Comune, con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti, è stato assoggettato al patto di stabilità dal 2013. A tale data, il Comune aveva in giacenza fondi per la realizzazione di opere finanziate anni addietro. Si chiede come debbano essere trattate ai fini del patto di stabilità tali giacenze, atteso che esse non risultano nei flussi in entrata ma solo in quelli in uscita al momento dei pagamenti. Inoltre si chiede un riepilogo o una sinossi del funzionamento del patto di stabilità.


RISPOSTA:
Facendo riferimento alla questione posta si fa presente quanto segue:

- La normativa riguardante il patto di stabilità per gli enti locali, nel tempo, è alquanto complessa ed è stata oggetto di numerose modifiche; ai principi generali, sono state anche apportate numerose deroghe che hanno apportato correzioni a fronte di situazioni particolari. - Il riepilogo più completo e chiaro del complesso delle norme vigenti sul patto di stabilità è riportato nella Circolare del Ministero dell’economia n. 6 del 18/2/2014. In questa circolare, che è facilmente rintracciabile sul sito del Ministero (si veda “circolare Mef n. 6 del 18/2/2014”), è descritto come deve essere determinato l’obiettivo (si veda da pagina 13 a pagina 24), e quali sono le voci di entrata e di spesa da escludere dai conteggi (si veda da pagina 24 a pagina 39). - Sempre con riferimento alla citata circolare, si segnala anche il paragrafo E2 (contenimento della spesa) a pagina 45, nel quale si riportano indicazioni sui comportamenti da seguire nel caso si assumano impegni, che determineranno pagamenti che andranno ad influire, negli anni successivi, sui saldi che incidono sul patto di stabilità. Questa disposizione riguarda in modo particolare la situazione esposta nel quesito; infatti, “ i fondi giacenti per la realizzazione di opere finanziate anni addietro”, non sono altro che residui passivi sul titolo II della spesa, i quali andranno ad incidere negativamente sui saldi del patto di stabilità nel momento in cui daranno luogo a pagamenti. Questi pagamenti, se non compensati da somme incassate sul titolo IV delle entrate, contribuiranno a non fare rispettare l’obiettivo del patto di stabilità. - Nel caso della situazione esposta al punto precedente, si renderebbe necessario radiare (mandando in economia), rinviare o rallentare la realizzazione delle opere che erano già state finanziate in passato; oppure, ritardare questi pagamenti, correndo il rischio di dovere fare fronte alla richiesta di interessi per il ritardato pagamento. - Si segnala anche che il mancato rispetto dell’obiettivo del patto di stabilità ha come conseguenza che l’ente, nell’anno successivo, è soggetto a numerose sanzioni (si veda da pagina 68 a pagina 75 della circolare citata in precedenza).

Al fine di completare le informazioni sul patto di stabilità, si richiamano alcune disposizioni contenute nel DL 133/2014 “sblocca Italia” pubblicato sulla GU 212 del 12/9/2012. Queste disposizioni integrano quelle commentate dalla più volte citata circolare n. 6/2014. In particolare si tratta di quanto segue: Articolo 4: Comma 3: i pagamenti connessi ad investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15/6/2014 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 250 milioni per l’anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilità a condizione che siano rispettate certe condizioni (opere previste nel piano triennale delle OOPP, pagamenti effettuati entro 31/12/2014, ecc); le domande debbono essere avanzate alla Presidenza del CM, entro 30 giorni dalla di entrata in vigore del presente DL. Comma 4; entro 15 gg dalla conclusione dell’istruttoria di cui al comma 3, sono individuati i Comuni che beneficiano di questa esclusione ed i relativi importi. Comma 5: inoltre sono esclusi dal patto di stabilità per un importo complessivo pari a 300 milioni, pagamenti sostenuti successivamente alla entrata in vigore del presente DL (cioè dopo il 14/9/2014), relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali (regioni, comuni e province) per gli anni 2014 e 2015 (200 milioni per il 2014 e 100 milioni per il 2015). Rientrano in questa possibilità: a) Debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31/12/2013; b) Debiti per i quali sia tata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31/12/2013; c) Debiti fuori bilancio riconosciuti alla data del 31/12/2013, ovvero che presentavano i requisiti di riconoscimento di legittimità entro la medesima data. Però rilevano solo i debiti di questa tipologia presenti in piattaforma elettronica per la certificazione di crediti iscrivibili ai codici gestionali Siope da 2101 a 2512 per gli enti locali (in sostanza sono esclusi gli incarichi professionali, l’acquisto di titoli, i trasferimenti in conto capitale in genere anche ad Unioni) Comma 6: le richieste di spazi finanziari di cui al comma 5, debbono essere effettuate al MEF entro il 30/9/2014 (entro il 28/2/2015 per gli spazi del 2015). Entro il 10/10/2014 ed entro il 15/3/2015 con DM sono indicati gli spazi che verranno attribuii su base proporzionale. In sostanza, per il 2014, sono attribuiti spazi finanziari per un totale di 450 milioni di €. Comma 7: viene modificato l’articolo 31, comma 9bis, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012), riguardante il patto di stabilità. In particolare la disposizione consente di riferire all’intero anno 2014 l’arco temporale entro il quale gli enti locali potranno usufruire dei maggiori spazi finanziari previsti, così da rendere effettiva la maggiore disponibilità di spazi, che altrimenti avrebbe un campo di applicabilità estremamente ristretto.

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