I rimborsi dei tributi
Comunicato del 21 maggio 2014
Indicazioni per gli adempimenti concernenti le procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell’art. 1, comma 4, del D. L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68.
A seguito di quanto previsto dall’art. 1, commi da 722 a 727, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dalle disposizioni di cui all’art. 1, comma 4, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, in legge, con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68, per gli erronei versamenti concernenti i tributi gli enti locali interessati danno notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’economia e delle finanze e al Ministero dell’interno, al fine delle successive regolazioni.
Considerato che, per quanto di competenza, eventuali regolazioni potranno essere predisposte da questo Ministero esclusivamente previa validazione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, dei dati segnalati dagli enti locali, d’intesa con il citato Ministero si è convenuto che nelle more dell’adozione del decreto di cui al comma 4 dell’art. 1 del ripetuto decreto legge n. 16 del 2014, anche ai fini di una semplificazione e razionalizzazione della procedura nonché di riduzione dei costi, l’obbligo di comunicazione da parte dell’ente locale – previsto dal citato art. 1, commi da 723 a 727, della richiamata legge 147 del 2013 - si riterrà assolto con il solo invio al Ministero dell’economia e delle finanze che poi provvederà a trasmettere la relativa documentazione al Ministero dell’interno.
Si invita, pertanto, gli enti locali ad attenersi alle suddette indicazioni e a non trasmettere alcuna comunicazione o provvedimenti vari con i quali vengono segnalati degli errati versamenti di contributi.