L'anticorruzione anche per le Ipab e le Asp
Osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte degli Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB) e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)
L’Autorità ha effettuato un monitoraggio sul rispetto delle regole della trasparenza e della prevenzione della corruzione da parte degli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) dal quale emerge un quadro di generalizzata inosservanza della l. 190/2012 e dei decreti attuativi.
In base alla FAQ 4.4 in materia di trasparenza gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficienza (IPAB) sono da ritenersi enti pubblici regionali e, quindi, in considerazione di tale qualificazione, sono da ricomprendersi fra gli enti cui si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 33/2013. Laddove trasformati in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) tali soggetti restano comunque inclusi nel novero delle “aziende ed amministrazioni” di Regioni, Province e Comuni, che l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 contempla nell’ambito soggettivo di applicazione del decreto stesso in quanto pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001.
In base all’orientamento n. 88 in materia di anticorruzione le Istituzione Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), ancora non trasformate, ai sensi del d.lgs. n. 207/2001, in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.) o in persone giuridiche di diritto privato (associazioni o fondazioni), che perseguono scopi di utilità sociale, sono da ricomprendersi nella categoria degli enti pubblici non economici di livello regionale, ai fini dell’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti attuativi, tenuto conto che hanno personalità giuridica di diritto pubblico, svolgono funzioni amministrative e che sono riconosciuti ad amministrazioni pubbliche poteri di nomina dei componenti degli organi di cui sono composte. La suddetta previsione si applica anche con riferimento alle A.S.P., nei casi in cui mantengono la personalità giuridica di diritto pubblico. Per quanto riguarda, invece, le associazioni o le fondazioni, ai fini dell’applicabilità della l. n. 190/2012 e dei decreti attuativi, devono essere individuate caso per caso le caratteristiche, eventualmente, pubblicistiche dei suddetti enti.
Ciò considerato, l’Autorità richiama tali soggetti sulla necessità di adeguarsi alle previsioni della l. 190/2012 e dei decreti attuativi, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente comunicato; alla scadenza del predetto termine, verranno effettuati monitoraggi specifici su scala nazionale intesi a far rimuovere le inosservanze riscontrate mediante l’adozione di provvedimenti di ordine, e ricorrendone i presupposti, l’avvio di procedimenti sanzionatori.
Raffaele Cantone