Gli adempimenti dei sostituti per il bonus
Nell’ambito dell’erogazione dei famosi 80 euro in più in busta paga, l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8/E, ha fornito le informazioni necessarie agli adempimenti dei sostituti d’imposta. Nel testo viene, anzitutto, specificato che essi dovranno usare, fino a capienza, il totale delle ritenute disponibili, in relazione a ciascun periodo di paga e “per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, in relazione ai quali, limitatamente all’applicazione del presente articolo, non si procede al versamento della quota determinata ai sensi del presente articolo, ferme restando le aliquote di computo delle prestazioni”.
Nell’ammontare complessivo utilizzabile rientrano, tra le altri, le ritenute Irpef, quelle sulle addizionali regionali e comunali e le ritenute relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività o al contributo di solidarietà. L’Inps provvederà a recuperare i contributi non versati dal sostituto d’imposta alle gestione previdenziali rivalendosi “sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario nella sua qualità di sostituto d’imposta”. In caso di incapienza, infine, “è previsto che il sostituto d’imposta utilizzi, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga, i quali non devono quindi essere versati”.