Il bando non può essere modificato successivamente
Nell’ipotesi in cui i criteri del procedimento di gara pubblica risultino erroneamente formulati, tali da determinare effetti distorsivi in sede di valutazione, né l'Amministrazione né la commissione di gara hanno il potere di emendarli successivamente all'apertura delle offerte, avendo, invece, la sola possibilità di provvedere all'annullamento dell'intera gara e alla riformulazione del bando secondo criteri ritenuti legittimi. Il principio è contenuto nella sentenza n. 5282 del 27 ottobre 2014, del Consiglio di Stato, Sezione V.
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