La comunicazione delle banche dati
Il DL 90/2014, meglio noto come DL Pubblica Amministrazione, tra gli altri provvedimenti, inserisce un articolo volto a spingere le Pubbliche Amministrazioni ad adempiere alle previsioni del Codice dell’Amministrazione Digitale in tema di apertura del patrimonio informativo e comunicazioni per via telematica.
In particolare, l’articolo 24 quater prescrive delle sanzioni pecuniarie che vanno dai 1.000 ai 10.000 euro in caso di mancata osservanza,entro il18 febbraio 2015, dell’articolo 52 del CAD che prevede la pubblicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, sui propri siti istituzionali del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso, inclusi i regolamenti che ne disciplinano l’accesso e il riutilizzo. Analogamente, stesse sanzioni pecuniarie sono previste in caso di inadempienza all’obbligo di esclusività del mezzo telematico nelle comunicazioni tra PPAA, disciplinato dall’articolo 63 del suddetto Codice.
Entro il 18 settembre p.v. tutte le Pubbliche Amministrazioni sono tenute a comunicare per via telematica all’Agenzia per l’Italia Digitale l’elenco delle banche dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano. Per approfondimenti al riguardo consultare le FAQ dell’AGID all’indirizzo http://www.agid.gov.it/dati-pubblici-condivisione/basi-dati-pa.