Il fondo rischi nell'armonizzazione
L’ANCI risponde alla seguente domanda:
DOMANDA:
L’allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 – disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili – prevede, tra l’altro, la costituzione di un apposito fondo rischi per far fronte ad oneri derivanti da sentenza. Vengono sostanzialmente indicate due ipotesi sulle quali fondare la costituzione di tale fondo: - quando a seguito di contenzioso l’ente abbia una “significativa probabilità di soccombere”; - quando a seguito di sentenza non definitiva e non esecutiva l’ente sia condannato al “pagamento di spese”. Si chiede di voler cortesemente indicare se tali ipotesi di accantonamento possono essere riferibili alle sole “spese legali” eventualmente attribuite all’ente o invece possono/debbono essere riferite anche ad ipotesi di richieste di risarcimento danni. In altri termini qualora sia instaurato un contenzioso nei confronti dell’ente con richiesta di risarcimento danni, ai fini della costituzione di un apposito fondo rischi da contenzioso va tenuto conto degli elementi espressamente indicati dalla richiamata disposizione (significativa probabilità di soccombenza – sentenza non definitiva e non esecutiva con condanna al pagamento di spese) o vi sono ulteriori e diversi elementi da prendere in considerazione?
RISPOSTA:
Gli elementi da prendere in considerazione ai fini della costituzione del fondo rischi sono sia la significativa probabilità di soccombere, che, a maggior ragione, l'esistenza di sentenze non definitive e non esecutive in cui l’ente sia condannato al pagamento di spese. La finalità è infatti quella di non fare trovare l'Ente sguarnito nel momento in cui l'evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese. Tali spese sono da intendersi in senso ampio, sia legali che risarcitorie.