Le segnalazioni di illecito
Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)
L’Autorità Nazionale Anticorruzione è competente a ricevere (ai sensi dell’art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell’art. 19, comma 5 della legge 11 agosto 2014, 114) segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.
Si intende dare immediatamente attuazione a queste disposizioni normative, aprendo un canale privilegiato a favore di chi, nelle situazioni di cui si è detto, scelga di rivolgersi all’Autorità e non alle vie interne stabilite dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza.
E’ perciò istituito un protocollo riservato dell’Autorità, in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente: saranno assicurati la riservatezza sull’identità del segnalante e lo svolgimento di un’attività di vigilanza, al fine di contribuire all’accertamento delle circostanze di fatto e all’individuazione degli autori della condotta illecita.
Quest’attività consentirà inoltre all’Autorità di valutare la congruenza dei sistemi stabiliti da ciascuna Pubblica Amministrazione a fronte delle denunce del dipendente con le direttive stabilite nel Piano Nazionale Anticorruzione (punto 3.1.11) ed evitare, in coordinamento con il Dipartimento per la funzione pubblica, il radicarsi di pratiche discriminatorie nell’ambito di eventuali procedimenti disciplinari.
Seguirà a breve una delibera dell’Autorità per regolare in modo specifico la procedura.