La tassa governativa sui cellulari
La Corte suprema, con la sentenza 19464 del 15 settembre, dopo il pronunciamento delle Sezioni unite (sentenza 9560/2014), è tornata sul tema delle concessioni governative per l’impiego di apparecchiature radiomobili, ribadendo la legittimità della tassa per ricorrenza del presupposto impositivo e il relativo obbligo di corresponsione da parte dei Comuni.
Difatti, nella ricordata sentenza si legge testualmente che “Alla stregua dell'interpretazione offerta dalle Sezioni Unite all'art. 318 del Codice postale (ora D.Lgs. n. 259 del 2003, art. 160)……… si deve concludere per l'applicabilità agli abbonamenti per il servizio di telefonia cellulare della tassa di concessione governativa come disciplinata dall'art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972; nonchè per l'applicabilità di tale tassa ai comuni”.