Modifiche contrattuali e varianti in cordso d'opera

Modifiche contrattuali e varianti in corso d’opera. Comunicazioni ad Anac solo in via telematica

Vanno svolte esclusivamente in via telematica le comunicazioni ad Anac relative alle modifiche contrattuali e alle varianti in corso d’opera a cui sono tenute la stazioni appaltanti, come previsto dal Codice dei contratti pubblici (art. 5, cc. 11 e 12, dell’allegato II.14).
Lo ribadisce un Comunicato del Presidente dell’Autorità, approvato dal Consiglio il 30 gennaio 2025. In aderenza alla digitalizzazione  dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici che ha acquisito piena efficacia con l’inizio dello scorso anno, nell’atto si forniscono precisazioni sulle corrette modalità di inoltro che hanno sostituito l’ormai superato invio delle comunicazioni tramite posta elettronica certificata al protocollo Anac.
Le modalità operative per la trasmissione dei dati delle varianti sono illustrate anche in una specifica Faq sul sito dell'Autorità, aggiornata con l’inizio del 2024, risultando ormai superati il vecchio modulo per l’acquisizione dei dati e le indicazioni (contenute in precedente Comunicato) risalenti al 2016.

Nel dettaglio, quindi, spiega il Comunicato, il sistema SIMOG continua a permettere di assolvere agli obblighi di comunicazione delle modifiche e delle varianti solo per le procedure assoggettate al previgente Codice degli appalti (d. lgs. n. 50/2016) e per quelle indette entro il 2023. Per le procedure indette a partire dal 2024 ed assoggettate al nuovo Codice degli appalti, i dati relativi alle modifiche contrattuali sono da trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici mediante le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Saranno quindi considerate irricevibili tutte le comunicazioni relative a modifiche contrattuali e varianti in corso d’opera avvenute con altri sistemi.     

Il Comunicato del 30 gennaio 2025 specifica che, per le varianti in corso d’opera di valore superiore al 10% in contratti sopra soglia, la documentazione individuata dall’allegato al Codice (progetto esecutivo, atto di validazione, relazione del Responsabile unico del progetto - Rup) deve essere resa disponibile dalla stazione appaltante, entro trenta giorni dall'approvazione, tramite un link che rinvia alla sezione “Amministrazione trasparente”: lì la documentazione va conservata in un’apposita sottosezione denominata "Varianti in corso d’opera” nell’ambito della più generale sottosezione “Bandi di gara e contratti”.

Per le stazioni appaltanti a cui non si applica il decreto trasparenza, il link dovrà puntare a una pagina specifica di pubblicazione dei documenti (e non ad una pagina generica o alla pagina iniziale del sito istituzionale).

Per gli appalti di servizi e forniture, in assenza di una precisa indicazione normativa della documentazione minima da trasmettere ad Anac a corredo della variante, devono essere resi disponibili il progetto (di unico livello) e la relazione del Responsabile unico del progetto (Rup).

Il Comunicato specifica quindi le modalità di calcolo del superamento del limite del 10% e le indicazioni che devono essere contenute nella relazione del Rup, richiamando infine le sanzioni applicabili nei casi di non rispetto degli obblighi di comunicazione.

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