Le funzioni fondamentali dei comuni
Entro il 30 settembre, secondo il calendario ufficiale, i piccoli comuni, fino a 5mila abitanti (3mila in montagna) dovrebbero far confluire nelle gestioni associate altre tre funzioni fondamentali delle 9 essenziali (finanziaria, catasto, urbanistica, trasporti, servizi sociali, rifiuti, polizia locale, edilizia scolastica, protezione civile).
Il procedimento di associazione è stato graduale.
Entro il 31 dicembre 2013, i piccoli enti hanno associato tre funzioni su 9 a loro scelta. Altre tre funzioni dovevano essere associate entro fine giugno, ma tale termine è stato rinviato al prossimo 30 di settembre. Infine, le ultime tre funzioni dovranno essere associate entro fine anno, termine ultimo per completare il procedimento.
A partire dal 1° gennaio le 9 funzioni suddette dovranno essere gestire in maniera associata. Le soluzioni a disposizioni degli enti sono due: l’Unione dei comuni o le convenzioni. C’è molta confusione riguardo le funzioni che tale unione dovrebbe svolgere riguardo gli acquisti e i servizi in tali settori.
L’articolo 33, comma 3-bis, del Codice dei contratti dispone che gli enti debbano avvalersi della centrale unica di committenza (Cuc). In base al comma 3, la centrale può assumere anche le funzioni di stazione unica appaltante (Sua) e gestire le gare per conto degli enti. Dal tenore delle norme sembrerebbe che l’obbligo della centrale unica non sarebbe circoscritto solo alla fase della gara.