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Il codice dei contratti oltre il termine della delega

Il nuovo Codice è costituzionalmente illegittimo (art. 76 Cost.), in quanto adottato oltre il termine fissato nella delega?
T.A.R. Sicilia, Catania, III, 03 maggio 2024, n. 1635


La suggestiva tesi di un Codice costituzionalmente illegittimo

Nell’ambito di un giudizio una delle parti processuali lamenta l’eccesso di delega, con violazione dell’art. 76 Cost., dal momento che il d.lgs. n. 36/2023 sarebbe stato adottato in ritardo dal Governo rispetto al termine di sei mesi all’uopo previsto dal legislatore;

T.A.R. Sicilia, Catania, III, 03 maggio 2024, n. 1635 ritiene la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata, in quanto “l’asserita tardività dell’adozione del d.lgs. n. 36/2023 con cui il Governo ha adottato il nuovo codice degli appalti risulta smentita per tabulas dal fatto che l’atto normativo è stato inviato dal Governo al Parlamento il 5 gennaio 2024, essendo stato adottato entro i sei mesi prescritti dalla legge delega (n. 78/2022), entrata in vigore il 9 luglio 2022, essendo irrilevante, in tal senso, l’avvenuta pubblicazione in G.U. del decreto legislativo il 31 marzo 2023“.

La pronuncia conclude correttamente, ma con motivazione non condivisibile o comunque insufficiente.

Se è vero, in  accordo con la giurisprudenza costituzionale, che la data di pubblicazione è irrilevante ai fini del dies ad quem, vero è anche che parimenti irrilevante è la mera trasmissione al Parlamento dello schema di atto. Ed infatti, il testo definitivo del Codice è stato licenziato solo con la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2023, ben oltre il termine per l’esercizio della delega (i.e. 09 gennaio 2023).

Ciò che viceversa rileva è quanto previsto dall’art. 1, c. 4, ultimo periodo della legge delega, secondo cui “Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dal presente articolo o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi“.

Sicché l’originario termine per l’esercizio della delega (i.e. 09 gennaio 2023), in virtù dell’invio al Parlamento del 05 gennaio, risulta prorogato ex lege al 09 aprile 2023, con conseguente tempestività dell’emanazione del decreto legislativo del 31 marzo 2024, n. 36, giusta quanto disposto dall’art. 14, comma 2, della legge n. 400 del 1988, a nulla rilevando la successiva data (i.e. 13 aprile 2023) di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (tra le tante cfr. Corte Cost. n. 425/2000).

Il Codice, almeno sotto questo profilo, pare essere salvo…

* * *

Nella medesima sentenza si vedano altresì le risposte del Collegio in relazione alle seguenti questioni di legittimità costituzionale in tema di consorzi stabili

– eccesso di delega, con violazione, sotto altro profilo, dell’art. 76 Cost., atteso che il richiamato art. 225 del nuovo codice degli appalti, così come interpretato, esulerebbe dal perimetro tracciato dalla delega legislativa conferita all’esecutivo, dal momento che essa poneva l’obiettivo di “razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in materia di contratti pubblici”, mentre il contenuto dell’articolo in questione avrebbe portata innovativa;

– violazione dell’art. 3 Cost., dei principi di ragionevolezza e di parità degli operatori economici, dal momento che consentire il cumulo alla rinfusa in capo al consorzio, oltre al successivo avvalimento ex lege alla consorziata esecutrice, determinerebbe un aggiramento della normativa sulla qualificazione degli operatori concorrenti, finendo per avallare l’esecuzione di un’opera da parte di un soggetto privo di qualificazione, ciò in modo irragionevole e in palese spregio della par condicio tra operatori economici;

– violazione dell’art. 97 Cost., posto che consentire la realizzazione di un’opera pubblica a un soggetto privo di qualificazione sarebbe altresì contrario al principio di buon andamento della P.A., in considerazione del rischio di errori nell’esecuzione della commessa con ogni discendente aggravio di tempi e costi a carico della collettività e delle finanze pubbliche.
www.giurisprudenzappalti.it














Cellulari, smartphone e smartwatch nei concorsi

Il divieto da parte dei candidati di portare/detenere nell’aula d’esame telefoni cellulari, smartwatch, ecc., a pena di esclusione, deve essere espressamente previsto dal bando di concorso; diversamente, la commissione non può comminare la causa espulsiva per la mera detenzione degli stessi.

 

Leggete bene. Siccome non è previsto dal bando, posso presentarmi al concorso con uno smartphone o uno smartwatch.

 

Lo ha affermato il TAR Puglia-Lecce, sezione II, nella sentenza del 29 giugno 2023, n. 853.

 

Suggerimenti ai candidati: controllate il bando di concorso e se nulla viene detto lasciate perdere i biglietti (che sappiamo bene che nascondete negli astucci!!) e attrezzatevi con degli aggiornatissimi smartwatch, magari collegati a delle cuffiette che avrete la cura di tenere a volume adeguato (attenti che il bando non lo vieti!). Se, invece, il bando vieta gli smartphone e gli smartwatch, consiglio: un comodo proiettore di slide con inseriti gli argomenti della prova d’esame; occhiali da sole di ultima generazione collegati ad internet; Kindle appositamente manomesso per fornirvi tutte le istruzioni sui compiti.

 

Suggerimenti agli enti: siccome costa sempre meno fare i concorsi, consiglio di farvi redigere il bando da un esperto professionista particolarmente sveglio nell’ipotizzare un imbroglio (magari qualcuno che ha già vinto un concorso va bene). Ma anche di integrare le commissioni con esperti di qualche famosa azienda hardware/software capace di anticipare qualsiasi altra “invenzione” dei candidati. Secondo me, anche il meccanico che elaborava il mio cinquantino potrebbe giungere a intuire cosa i partecipanti potrebbero ingegnarsi. Se volete, vi do il numero.

Il rinnovo del contratto per dirigenti

Direttiva del comitato di settore. Prima riunione fissata per il 31 luglio

Stimoli allo svolgimento della attività dei dirigenti in modo associato tra più amministrazioni locali, ripartizione degli aumenti tra trattamento economico fondamentale e accessorio e superamento del contratto integrativo nazionale dei segretari. Questi i punti rilevanti della direttiva del comitato di settore all’Aran che ha già ricevuto un primo via libera da parte del Governo.

 

Si è così messo in moto il percorso per arrivare alla stipula del Ccnl 2019/2021 dei dirigenti degli enti locali, delle regioni, dei dirigenti tecnici-amministrativi e professionali della sanità e dei segretari comunali e provinciali (la prima riunione per il rinnovo è convocata il 31 luglio). Si può ipotizzare una conclusione delle trattative entro l’anno, ma la complessità dei temi che dovranno essere trattati per i segretari può portare a un allungamento dei tempi.

Esenzione IMU limitata per le parrocchie


 26/05/2023 -
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Dal sito NeoPA.it un articolo di Simone Pellegrin
26/05/2023 - Esenzione IMU limitata per le parrocchie

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, nona sezione, con la sentenza 349 dell'8 marzo 2023 ha stabilito che una parrocchia non ha diritto all'esenzione dal pagamento IMU per gli immobili adibiti a usi religiosi e di culto, se li concede in comodato a terzi per feste, rappresentazioni teatrali, concerti e, in generale, per attività ricreative, in quanto l'agevolazione non spetta se gli immobili non vengono utilizzati direttamente dall'ente proprietario e l’utilizzo è promiscuo con soggetti diversi.

Nel caso in esame dai giudici la parrocchia ha concesso in comodato ad altri soggetti un immobile, destinato a usi religiosi e di culto per attività ricreative.

L'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge di bilancio 2020 (160/2019), che ripropone le stesse condizioni della precedente normativa disciplinata dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504/1992, prevede per gli enti il diritto all'esenzione con il requisito essenziale del possesso qualificato da parte dell'ente non commerciale e l'utilizzo diretto da parte dello stesso : “ Sono esenti dall'imposta: (…) i)  gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.

In tema di attività ricettive e scolastiche con finalità solidaristiche la Cassazione, con l'ordinanza 18831/2020, ha affermato che l’IMU è comunque dovuta dalle parrocchie in quanto sono irrilevanti ai fini tributari le finalità solidaristiche che connotano le attività svolte. Ciò che i giudici tributari devono accertare è se le attività siano rivolte a un pubblico indifferenziato o a categorie predefinite di soggetti, se vengono svolte per tutto l'anno e quali tariffe e compensi vengono applicate, escludendo l'esenzione qualora un ente non profit svolga un'attività a dimensione imprenditoriale anche se non prevalente. Inoltre la Cassazione precisa che un ente non commerciale non ha diritto all'esenzione anche se le rette richieste non coprono i costi di gestione, in quanto la stessa può essere concessa solo se tali quote coprono una frazione dei relativi costi definendosi in tal caso come rette meramente simboliche.

Eccessivo pubblicare referti e dettagli strettamente clinici

Messina Denaro: eccessivo pubblicare referti e dettagli strettamente clinici

Anche in casi di vicende di assoluto interesse pubblico, riguardanti persone che si sono macchiate di crimini orribili, la pubblicazione integrale di referti, o la diffusione di dettagli particolareggiati presenti nelle cartelle cliniche relativi a patologie, non appare giustificata.

È quanto ribadisce il Garante che richiama l’attenzione di media, siti web e social media al rigoroso rispetto del principio di essenzialità fissato dalle Regole deontologiche per l’attività giornalistica.

L’Autorità ha già avviato iniziative di sua competenza.

Dal sito garanteprivacy.it

Indicare nel DGUE la pregressa risoluzione

 

Dietrofront del Consiglio di Stato: ora è meglio indicare nel DGUE una eventuale pregressa risoluzione contrattuale (anche se consensuale)

 

Cons. Stato, sez. IV, 05/09/2022, n. 7709

 

Non è nemmeno passato un mese, e il Consiglio di Stato torna clamorosamente sui suoi passi, andando in una direzione diametralmente opposta rispetto alla possibilità d’omettere in gara le informazioni sulle pregresse risoluzioni contrattuali, quando intervenute consensualmente.

 

Non è molto infatti che ci siamo trovati qui ad affrontare l’annosa questione delle dichiarazioni da parte dell’operatore economico in sede di partecipazione alla gara. In particolare se e quanto fosse lecito per l’operatore omettere d’indicare informazioni nel DGUE; informazioni che la Stazione Appaltante ben avrebbe potuto valutare come gravi tali da rendere dubbia l’affidabilità del concorrente.

 

Nell’agosto scorso, infatti, il Consiglio di Stato era risultato di “manica” ben più larga, allorquando tra l’ASL Roma ed una concorrente era intervenuta una interruzione del contratto e le parti avevano mutato la “risoluzione per inadempimento” in “risoluzione bonaria”. In quel Caso il Consiglio di Stato non aveva ritenuto necessaria l’indicazione della circostanza nel DGUE da parte dell’operatore economico. Oggi invece, come detto, sembra nuovamente mutato l’orientamento dei Giudici.

La vicenda oggi in commento, analizzata dal Consiglio di Stato, è del tutto similare alla precedente, nel senso che una concorrente non aveva appunto dichiaro nel DGUE di gara una pregressa intervenuta risoluzione consensuale. La Stazione Appaltante aveva quindi aperto una istruttoria per verificare le reali motivazioni che avevano condotto la precedente Amministrazione e l’operatore ad interrompere bonariamente il rapporto.

 

Si era dunque scoperto che in realtà l’Amministrazione precedente aveva dapprima contestato un inadempimento all’operatore poiché questi non era stato in grado di procedere con la fornitura (nello specifico indisponibilità di mezzi elettrici così come promessi), ma che tuttavia le parti si erano messe poi d’accordo nell’interrompere il rapporto bonariamente (ovvero consensualmente).

 

Il Consiglio di Stato oggi, molto più rigidamente rispetto alla previgente Sentenza, ha ritenuto più che legittima l’istruttoria e le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante, la quale avrebbe avuto tutto il diritto di qualificare la pregressa interruzione contrattuale ai fini dell’esclusione della concorrente.

 

L’unica accortezza, dice il Consiglio, sarebbe quella di ben motivare la scelta d’escludere il concorrente in ordine all’apprezzamento della gravità della precedente risoluzione, nonché al tempo trascorso dall’ultima violazione.

 

Si ribadisce, dunque, il generale e consolidato principio secondo cui la pregressa risoluzione contrattuale non comporti una esclusione automatica dell’operatore economico, ma certamente un obbligo d’indicazione in fase di gara, dando così gli strumenti alla Stazione Appaltante di verificarne la gravità o meno.

 

Nel caso di specie la Stazione Appaltante aveva evidenziato e motivato tanto la gravità della intervenuta risoluzione quanto la vicinanza temporale dell’evento interruttivo, avendo dato preminenza all’aspetto sostanziale (mancata fornitura per colpa e responsabilità dell’operatore economico), piuttosto che al dato formale (accordo di risoluzione bonaria intervenuto tra le parti).

Adriano Colomban - studio legale Stefanelli

La pubblicazione del bando di mobilità

Il bando di mobilità volontaria va pubblicato sul proprio sito “per un periodo pari almeno a trenta giorni” come previsto dall’art. 30, comma 1 del D.Lgs. 165/2001.

Tuttavia l’art. 30 comma 1 quater del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che “A decorrere dal 1° luglio 2022, ai fini di cui al comma 1 e in ogni caso di avvio di procedure di mobilità, le amministrazioni provvedono a pubblicare il relativo avviso in una apposita sezione del Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter. Il personale interessato a partecipare alle predette procedure invia la propria candidatura, per qualsiasi posizione disponibile, previa registrazione nel Portale corredata del proprio curriculum vitae esclusivamente in formato digitale….”

L’art. 35 ter comma 5 chiarisce inoltre che “I bandi per il reclutamento e per la mobilità del personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica. Il Portale garantisce l’acquisizione della documentazione relativa a tali procedure da parte delle amministrazioni pubbliche in formato aperto e organizza la pubblicazione in modo accessibile e ricercabile secondo parametri utili ai cittadini che intendono partecipare a tali procedure.”

Il comma 2-bis, stabilisce inoltre che “A decorrere dall’anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale.”

L’art. 35 ter comma 4 D.Lgs. 165/2001 precisa che “L’utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”

Tuttavia Il D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ha disposto, con l’art. 2, comma 2, che “Il Portale unico del reclutamento di cui all’articolo 35-ter del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è operativo dal 1° luglio 2022 e, a decorrere dalla medesima data, può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali di cui all’articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e dalle autorità amministrative indipendenti. Dal 1° novembre 2022 le medesime amministrazioni utilizzano il Portale per tutte le procedure di assunzione a tempo determinato e indeterminato. …”.

Ne consegue che in attesa dell’accordo in conferenza Regioni Enti Locali e della conseguente emanazione del decreto attuativo entro il 31 ottobre 2022 riguardante gli enti locali, non è necessario pubblicare il bando di mobilità sul portale del reclutamento. Tuttavia, in attesa del decreto i Comuni possono comunque utilizzarlo in quanto operativo dal 1 luglio 2022.

In sintesi: il bando di mobilità, fino al 31 ottobre 2022, deve essere pubblicato sul proprio sito istituzionale. Può non essere pubblicato sul portale del reclutamento e non è necessario venga pubblicato sulla GURI.

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