News

La procedura negoziata per le somme urgenze

sommaurge

La procedura negoziata per i casi di estrema urgenza, nei pareri del Servizio Supporto Giuridico.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Access agli atti dei consiglieri comunali

consiglicomun

L’accesso agli atti amministrativi da parte dei consiglieri di minoranza, nel parere del Ministero dell’interno.

La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

Partcipazione alla gara e insostenibilità dei costi

Un operatore economico non può presentare domanda di partecipazione ad una gara d’appalto e successivamente contestare la presunta incapienza del prezzo posto a base di gara.

Se si prende parte ad una gara, automaticamente si accetta l’offerta economica prevista. Altrimenti non ci si presenta. E pertanto non può essere richiesto da un’impresa partecipante l’annullamento della procedura per sopravvenuta carenza di interesse.

Lo ha evidenziato l’Autorità Nazionale Anticorruzione dando torto ad un operatore calabrese che ha contestato il bando di gara dopo avervi preso parte. Per la società partecipante sussisteva una discordanza tra progetto e computo metrico, oltre che un’insostenibilità di costi dato l’aumento dei prezzi.
Il rilievo di Anac

Per Anac “la presentazione di un’offerta economica è per sua natura fatto sintomatico e disvelatore della remunerabilità del prezzo posto a base d’asta”.

“La partecipazione alla gara – fa notare l’Autorità – è diretta a soddisfare l’interesse dell’operatore economico all’aggiudicazione, incompatibile con l’interesse all’annullamento della procedura attivato dalla società”. La giurisprudenza è concorde – ribadisce Anac – sul fatto che risulti del tutto “contraddittorio lamentare l’esistenza di una base d’asta che impedirebbe di presentare un’offerta remunerativa e, allo stesso tempo, pur impugnando il bando, presentare l’offerta medesima”.

Il parere di Anac è contenuto nella delibera N. 155 del 19 aprile 2023

Interoperabilità delle piattaforme

Interoperabilità delle piattaforme

 

Per la prima volta, un’intera sezione del Codice degli Appalti viene dedicata alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici (articoli 19-36 del nuovo Codice). Vengono stabiliti i principi e i diritti digitali sottesi alla partecipazione alle gare pubbliche, tra cui quello dell’unicità dell’invio, secondo cui ciascun dato deve essere fornito dal suo possessore una sola volta a un solo sistema informativo (articolo 19).

Il nuovo Codice recepisce l’esigenza di “definire le modalità per digitalizzare le procedure per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i requisiti di interoperabilità e interconnettività”, prevista tra gli obiettivi più rilevanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.

 

Partendo dal Codice di amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), viene costituito l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), composto da piattaforme telematiche “certificate”, che assicurano l’interoperabilità dei servizi svolti (articolo 22) e la confluenza delle informazioni sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac. Gli obblighi informativi verso la Banca Dati Anac, attraverso le piattaforme telematiche, riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house (articolo 23). Tutte le gare transitano attraverso le piattaforme abilitate, pertanto le stazioni appaltanti non dotate di una propria piattaforma devono avvalersi di quelle messe a disposizione da altre stazioni appaltanti (articolo 25).

La centralità della Bdncp

 

In tale ecosistema, diviene quindi centrale la Banca Dati Anac e, con essa, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (articolo 24), già reso operativo dall’Autorità Anticorruzione, nonché l’Anagrafe dell’Operatore Economico (articolo. 31). Il Fascicolo virtuale è utilizzato per accertare, in capo agli operatori economici, il possesso dei requisiti generali (articoli 94 e 95) e speciali (articolo 99 del Codice).

 

Ad Anac viene affidata la pubblicità legale degli atti (articolo 27), riportati sul portale istituzionale, nonché dei dati relativi ai singoli appalti, incluso l’elenco degli operatori economici invitati (articolo 28).

 

Si prevede inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazione avvengano mediante le piattaforme dell’ecosistema nazionale sui contratti pubblici e solo per quanto non ivi previsto attraverso l’utilizzo del domicilio digitale (articolo 29).

 

Nel documento qui allegato viene indicato, passaggio per passaggio, come avverrà l’attuazione dell’ecosistema nazionale di EProcurement.

 

Incentivi per funzioni tecniche, niente più regolamento per il riparto

Niente più regolamento per definire i criteri di ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche, regolati dall’articolo 45 del d.lgs 36/2023.

Il nuovo codice dei contratti innova sensibilmente la disciplina connessa all’incentivo, sfrondando l’elemento certamente ridondante del regolamento, indicato in precedenza come presupposto per l’erogazione dei fondi.

Per cogliere le modifiche è opportuno confrontare i primi 3 commi dell’articolo 113 del d.lgs 50/2016 con i primo 4 commi dell’articolo 45 del d.lgs 36/2023:
articolo 113 del d.lgs 50/2016     articolo 45 del d.lgs 36/2023
1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell’esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.     1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.10 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione.     2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento. Il presente comma si applica anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. È fatta salva, ai fini dell’esclusione dall’obbligo di destinazione delle risorse di cui al presente comma, la facoltà delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di prevedere una modalità diversa di retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.
3. L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l’importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.     3. L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.   4. L’incentivo di cui al comma 3 è corrisposto dal dirigente, dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP, che accerta e attesta le specifiche funzioni tecniche svolte dal dipendente. L’incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell’anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 5. Per le amministrazioni che adottano i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto il limite di cui al secondo periodo è aumentato del 15 per cento. Incrementa altresì le risorse di cui al comma 5 la parte di incentivo che corrisponde a prestazioni non svolte dai dipendenti, perché affidate a personale esterno all’amministrazione medesima oppure perché prive dell’attestazione del dirigente. Le disposizioni del comma 3 e del presente comma non si applicano al personale con qualifica dirigenziale

La nuova disciplina non solo è scritta in modo più chiaro, ma appare connotata da una serie di rilevanti novità:

    sparisce la necessità di costituire un fondo nel quale far transitare le risorse dei quadri economici; in tal modo, la fonte di finanziamento è direttamente il quadro economico;
    sono meglio specificate le attività oggetto dell’incentivo, indicate nell’allegato I.10;
    il 2% è commisurato non agli importi “a base di gara” ma agli importi “a base delle procedure di affidamento”, il che permette di ritenere che gli incentivi spettino per qualsiasi tipo di sistema di affidamento, compreso quello diretto;
    risulta più chiaro che gli incentivi riguardano anche gli appalti relativi a servizi o forniture, nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione;
    l’ammontare massimo dell’incentivo non è più da contenere entro il 50% della retribuzione annuale lorda: sale al 100% di essa;
    sparisce la previsione che le risorse siano da ripartire “con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti”.

Concentrando l’attenzione su questo ultimo (non per importanza) punto, si possono porre le seguenti domande:

    un regolamento è comunque necessario?
    se sì, quale sarebbe l’organo competente ad approvarlo, consiglio o giunta;
    se no, quale diverso atto è da prevedere?;
    in ogni caso entro quale termine vanno adottati i criteri di ripartizione?

Andando con ordine, partiamo dalla prima domanda: a) un regolamento è comunque necessario? La risposta, per quanto concerne i rapporti di lavoro privatizzati – tra essi quelli del comparto funzioni locali – è certamente negativa.

Le ragiono sono più di una. La prima: il d.lgs 36/2023 ha inteso incidere in maniera chiara sulla materia degli incentivi, sopprimendo in modo inequivocabile la necessità di porre un regolamento a presupposto della fissazione dei criteri di riparto.

In tal modo, la norma viene resa meglio coerente col sistema ordinamentale che stabilisce le competenze in merito alla regolazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, che si rinvengono in particolare:

    nell’articolo 2, comma 3, del d.lgs 165/2001: “I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’articolo 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dal comma 3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”;
    nell’articolo 40, comma 1, del d.lgs 165/2001: “La contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali e si svolge con le modalità previste dal presente decreto. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge. Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all’organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell’articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
    nell’articolo 40, comma 3-quinquies, primo periodo, del d.lgs 16572001: “La contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell’articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all’articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa”;
    nell’articolo 7, comma 4, lettera a), del Ccnl 16.11.2022: “i criteri di ripartizione, espressi in termini percentuali o in valori assoluti, delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all’art. 80, comma 1 del presente CCNL tra le diverse modalità di utilizzo”.

In poche parole: l’attuale sistema delle fonti di regolazione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato riserva alla contrattazione collettiva, nazionale e decentrata, la materia della regolazione del rapporto e, in particolare, della retribuzione dei dipendenti.

Pertanto, un regolamento non può e non deve intervenire in questo ambito di regolazione, nemmeno se preceduto dalla necessaria contrattazione.

L’articolo 113, comma 3, del. D.lgs 50/2016, era stato scritto ancora ripetendo norme molto più datate, risalenti nella sostanza agli anni ’90 del secolo scorso, quando ancora non era in pieno divenuto efficace il processo di contrattualizzazione del rapporto di lavoro; conseguentemente faceva ancora – erroneamente – riferimento al regolamento, mediando questo residuato storico di un sistema di disciplina del rapporto di lavoro ormai superato, con la necessità di una preventiva negoziazione in sede di contrattazione decentrata.

Il regolamento, nella sostanza, era solo un doppione, per altro inutile visto che non poteva altro se non riprendere le indicazioni della contrattazione decentrata.

Bene si è fatto col d.lgs 36/2023 ad eliminare il regolamento come fonte di fissazione dei criteri di ripartizione degli incentivi, dunque.

Non v’è ragione alcuna, alla luce delle disposizioni esaminate prima, per ritenere che sopravviva il regolamento come fonte che contribuisca, quindi, a disciplinare la materia.

La seconda domanda è: se fosse ancora necessario il regolamento, quale sarebbe l’organo competente ad approvarlo, consiglio o giunta? La risposta al primo quesito conduce ad una conseguente ed inevitabile risposta al secondo: non essendo più necessario alcun regolamento, non c’è da individuare alcun organo di governo competente ad adottare il regolamento stesso.

Possiamo passare, allora, alla terza domanda: se il regolamento non è necessario, quale diverso atto è da prevedere? Anche in questo caso, la risposta da dare va resa coerente con le riflessioni esposte in sede di analisi del primo quesito.

Poiché il regolamento è definitivamente cancellato e non necessario e visto che la regolazione del rapporto di lavoro e, in particolare, del trattamento economico è pertinenza della contrattazione, la fonte di regolazione dei criteri di ripartizione degli incentivi è il contratto collettivo decentrato di lavoro.

Non conta che gli incentivi non debbano transitare più per il fondo della contrattazione decentrata: è bene ricordare che la contrattazione decentrata è chiamata in causa anche per la determinazione dei i criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione (ex PO), finanziata da stanziamenti di bilancio e non dal fondo.

Il contratto decentrato, quindi, può e deve costituire fonte di specificazione dei criteri di ripartizione degli incentivi, sebbene essi trovino la fonte del finanziamento non nel fondo della contrattazione decentrata, bensì nei capitoli di bilancio destinati al quadro economico degli interventi.

Trattandosi di criteri, le parti non debbono specificare somme, ma indicare invece se e quando e in che misura, evidentemente percentuale, l’incentivo sia attribuibile in relazione all’attività svolta, tra quelle elencate nell’allegato I.10, in modo che tali criteri siano sempre trasversalmente applicabili a qualsiasi intervento.

Ultima domanda: ma, entro che termine occorre adottare i criteri di ripartizione? L’articolo 45, comma 3, ultimo periodo, si esprime così: “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del codice”. Dunque, visto che il codice è entrato in vigore l’1.4.2023, la scadenza è l’1.5.2023.

Vero è che le disposizioni del codice divengono efficaci l’1.7.2023, ma il riferimento dell’articolo 45, comma 3, all’entrata in vigore sul piano formale appare indiscutibile. La scadenza è l’1.5.2023.

Sicuramente, è una scadenza troppo ravvicinata che non tiene conto in particolare dei tempi della contrattazione decentrata. Ma, ovviamente, non è un termine perentorio e decadenziale, ma soltanto sollecitatorio. Il suo superamento non comporta di certo la perdita del potere delle parti di contrattare i criteri di ripartizione. Ovviamente, è bene fare il più presto possibile, per avere disponibile già il sistema di incentivazione pronto e vigente per gli appalti da gestire da aprile 2023 in poi.

asmel.eu

RUP: validazione ed approvazione negli appalti PNRR

RUP: validazione ed approvazione negli appalti PNRR e nei contratti soprasoglia di lavori, forniture e servizi

Quesito: L’art. 48, secondo comma, del D.L. n. 77/2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n.108, prevede che “per ogni procedura PNRR, è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26, comma 6, del D.Lgs. n.50/2016”.

L’art. 2 della legge 120/2020 “Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia” al comma 5 prevede che “Per ogni procedura di appalto è nominato un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera.”

Alla luce dell’art. 48 secondo comma del D.L. n. 77/2021 e dell’art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020, si chiede a Codesto MIMS se debba ritenersi che il Responsabile Unico di procedimenti PNRR o di procedimenti non PNRR ma il cui importo superi le soglie comunitarie, ai fini dell’approvazione delle varie fasi del procedimento (fase progettuale o di esecuzione del contratto), debba adottare atti decisori con valenza esterna inerenti a compiti (al RUP assegnati dai citati art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020 e dall’art.48, comma 2, della Legge 108/2021) ulteriori e superiori rispetto a quelli di cui all’art. 31 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016, delle linee guida Anac n. 3 e D.M. 49/2018.

Ritenuta la genericità delle sopra richiamate disposizioni normative laddove affermano che “il RUP valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto” si chiede, altresì, il Vostro autorevole parere in merito ai seguenti quesiti:

a) se nell’ipotesi di procedura di appalto di lavori il RUP debba con propria determinazione motivata approvare le varie fasi in cui si articola la progettazione, e così il documento di fattibilità delle alternative progettuali, il progetto di fattibilità tecnico-economica, il progetto definitivo, il progetto esecutivo;

b) se riguardo alla fase di esecuzione del contratto di appalto di lavori, alla luce della finalità di accelerazione e snellimento delle procedure sottese al D.L. n. 77/2021, possa fondatamente ritenersi che il RUP debba validare ed approvare con propria determinazione motivata (fermi gli atti allo stesso già assegnati dall’art. 31 del Codice dei contratti, dalle Linee Guida Anac n. 3 e dal D.M. 49/2018), non già tutti gli atti che possano interessare la storia cronologica dell’esecuzione del contratto, bensì solo quelli che possano ritenersi conclusivi della “fase” dell’esecuzione e così la documentazione che trasmetterà, unitamente al contratto, alla SA ed in particolare: – la relazione al conto finale – la relazione dell’organo di collaudo e il certificato di collaudo; – il certificato di esecuzione dei lavori;

c) se nel caso di procedura di appalto di forniture e servizi il RUP debba approvare con propria determinazione la progettazione dei servizi e delle forniture di cui all’art. 23 commi 14 e 15 del vigente Codice dei contratti e la procedura di scelta del contraente per l’affidamento dell’appalto;

d) se riguardo alla fase dell’esecuzione del contratto di appalto di forniture e servizi, il RUP debba approvare con propria determina motivata non già tutti gli atti che possano interessare la storia cronologica dell’esecuzione del contratto, bensì solo quelli che possano ritenersi conclusivi della fase dell’esecuzione del contratto e così la documentazione che trasmetterà, unitamente al contratto, alla SA ed in particolare la regolare esecuzione attestata dal direttore dell’esecuzione.

Si chiede in altri termini di precisare cosa debba intendersi, ai fini di cui ai citati art. 48 secondo comma del D.L. n. 77/2021 ed art. 2, comma 5, della Legge n. 120/2020, per “ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto” che il RUP è tenuto a validare ed approvare tanto con riferimento agli appalti di lavori quanto riguardo agli appalti di forniture e servizi, e di confermare che la norma non può essere interpretata nel senso che il RUP debba validare ed approvare ai sensi delle citate disposizioni tutti gli atti che intervengano nel corso della fase dell’esecuzione diversamente risultando violata la ratio legis della norma volta all’accelerazione dei procedimenti, bensì solo gli atti conclusivi della fase dell’esecuzione trasmessi alla S.A.

 

Risposta: La validazione ed approvazione richiesta dalla normativa PNRR non è sugli atti, ma sulle fasi. Il momento di detta validazione ed approvazione non è specificato dalla norma, dovendosi considerare collegata alla attività di buona gestione delle risorse del

PNRR e, quindi, connessa alla spesa ed alla rendicontazione della stessa. Sono possibili approvazioni e validazioni cumulative di più attività e/o fasi. Al RUP è quindi lasciato un proprio margine di discrezionalità che dovrà attuare nel rispetto dei principi PNRR previsti dal D.L. 77/2021 e smi. (Parere MIMS n. 1719/2022)

bannercorsi

campagna adesione2024

ASFEL

Supporto e Formazione PA

Via Lepanto, 95 - 80045 Pompei (NA)

C.F. 90080340632 - P.I. 08339801212

. E-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

. Pec: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Top
Questo sito utilizza cookie di profilazione propri e di terzi per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Utilizza anche cookie analytics propri e di terzi al fine di effettuare statistiche e monitoraggi sull'utilizzo del sito. Continuando a consultare ASFEL.it o chiudendo questo popup, acconsenti all'utilizzo dei nostri cookie Dettagli…