Verifiche antimafia
Verifiche antimafia per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici
Quesito: Ho aggiudicato una gara per un importo compreso nel range 150.000,00 e 214.999,00 oltre IVA. Al contratto sono stati allegati gli esiti regolari relativi al possesso dei requisiti ex art 80 (casellario giudiziale, Sanzioni Amministrative, DURC, regolarità fiscale, Annotazioni riservate, ottemperanza alla legge degli invalidi ) nonché la Comunicazione antimafia. Poiché la fornitura è ancora in atto, il Collegio dei Revisori dei Conti ha chiesto una nuova Comunicazione antimafia, in quanto a loro parere la Comunicazione era scaduta (decorsi sei mesi). L’amministrazione sostiene che la Comunicazione (ed anche l’informativa antimafia) vada richiesta solo prima della stipula del contratto, nonché in caso di modifica della composizione societaria ed eventualmente in presenza di particolari situazioni di cui è eventualmente venuta a conoscenza l’Amministrazione. Si segnala che tale rilievo è stato verbalizzato dal Collegio dei Revisori dei Conti. Poiché i documenti richiesti ex art. 80 hanno tutti una validità di sei mesi (eccetto il DURC che è di 4 mesi) diversamente dovremmo ogni sei mesi richiedere tutte le verifiche ex articolo 80.
Risposta: Appare utile distinguere tra la comunicazione antimafia di cui all’art. 86 comma 1 del Dlgs 159/2011 utilizzabile per un periodo
di sei mesi dalla data del rilascio, e le informazioni antimafia ai sensi dell’art. art. 86 comma 3 del Dlgs 159/2011 che invece, hanno una validità di 12 mesi dalla data dell’acquisizione. A tal fine è utile segnalare altresì che fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. (termine differito dall’art. 51, comma 1, lettera c), sub. 2), legge n. 108 del 2021).
Pertanto, le informazioni e le comunicazioni devono essere richieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del Dlgs 50/16 ai soli fini della stipulazione di contratti per lavori, beni e servizi; nulla vieta, tuttavia, alla SA di procedere a verificare i requisiti in fase di esecuzione. Di seguito gli importi e gli adempimenti richiesti:
lavori > a € 154.937,07 (al netto di IVA) -certificazione antimafia.
lavori da € 154. 937,07 a € 5.093.124,72 (IVA esclusa) – comunicazione;
da € 5.093.125,00 (IVA esclusa) in su – informazione;
beni e servizi da € 154.937,07 a € 203.725,00 (IVA esclusa) – comunicazione;
beni e servizi da € 203.725,00 (IVA esclusa) in su – informazione.
Per i subappalti ed i cottimi : da € 154.937,07 (IVA esclusa) in su: solo informazioni. (Parere MIMS n. 1805/2023)