Sorteggio degli operatori da invitare

Procedura negoziata senza bando sotto soglia : sorteggio degli operatori economici da invitare (art. 50 , allegato II.1 d.lgs. n. 36/2023)
 

Quesito: La norma in oggetto vieta, per l’individuazione degli OE nelle procedure negoziate, di utilizzare il sorteggio o altro metodo d’estrazione casuale, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate. Il legislatore in sintesi, non vuole che le SA scelgano gli OE partecipanti alle procedure di cui all’art. 50, co. 1, lett. c), d) ed e), senza applicare un ragionamento selettivo. Qualora si utilizzi l’RdO MEPA il sistema, consente però all’SA di convogliare gli OE da essa selezionati, in una specifica “LISTA MEPA” creata all’occorrenza per l’esigenza da soddisfare. L’applicativo consente d’effettuare, dal predetto bacino, un sorteggio delle ditte da invitare alla ricerca di mercato. Tale metodo d’estrazione, non può in realtà definirsi casuale, in ragione della preliminare selezione effettuata: l’operazione, potrebbe più propriamente definirsi una riduzione del numero di OE, risultati in possesso delle caratteristiche ricercate dall’SA per lo svolgimento della prestazione richiesta. In tale contesto, motivando dettagliatamente negli atti amministrativi tutti i passaggi delle operazioni svolte (Es.: “si è provveduto a selezionare n. 20 OE dal bando lavori edili OG1, in possesso della IV classifica SOA e della certificazione ISO 9001, convogliandoli in una specifica “LISTA MEPA” denominata “LAVORI DI ADEGUAMENTO A NORMA SERVIZI IGIENICI” procedendo infine a ridurne il numerico a 10, per mezzo di estrazione attuata dalla stessa piattaforma di eprocurement”), sarebbe invece possibile utilizzare il sorteggio?

Risposta: Si rileva che il metodo di estrazione da voi riportato nel quesito è un metodo casuale sostanziandosi in un sorteggio. Sul tema si rimanda all’Allegato II.1 al nuovo Codice (Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea – articolo 50,commi 2 e 3, del Codice). In particolare, l’art. 3 comma 4 stabilisce che “la scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l’oggetto e la finalità dell’affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza”. Al riguardo, l’art. 1 le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui sono disciplinati (anche) “i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o in altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza di riferimento”. (comma 3 lett. c). Pertanto si rileva che anche in caso di utilizzo di elenchi MEPA occorre individuare i criteri oggettivi per la selezione delle imprese, ed il ricorso al sorteggio non è più consentito se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate. La risposta è negativa. (Parere MIT n. 2143/2023)

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