Le spese di giudizio dopo la dichiarazione di dissesto
La Corte dei conti formula parere se, in presenza di una condanna giudiziale alle spese di lite, resa successivamente alla dichiarazione di dissesto finanziario, in un giudizio instaurato in una fase antecedente alla stessa, il credito vantato dall’avvocato difensore della parte vittoriosa nei confronti del Comune deve essere posto a carico del bilancio ordinario dell’Ente oppure della gestione straordinaria dell’OSL.
La notizia indicata, ulteriori documenti e note sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Finanza Locale