La copertura assicurativa nel nuovo codice dei contratti pubblici

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La Corte dei conti nell'ambito dell'attività di verifica della corretta progettazione di lavori di cui all'articolo 42 D.lgs. n. 36/2023, le stazioni appalti, in ossequio alla prescrizione generale di cui all'art. 2 co. 4 del citato decreto, sono tenute obbligatoriamente all'adozione a proprio carico di polizze assicurative per responsabilità civile e professionale. Ciò risulta in particolare confermato da fattispecie normative di carattere eccezionale disciplinate dal nuovo codice appalti, secondo quanto prospettato dal relativo allegato I.7 nel combinato disposto di cui agli artt. 34 co.2 lett. c)-d) e 37 co. 3 e secondo quanto prescritto dall’art. 45 commi 5 e 7 in combinato disposto con l’Allegato I.10.

La notizia indicata, ulteriori note e documenti sull'argomento sono disponibili, per i soli Associati, nel menù: Gestione dell'ente-Appalti, Trasparenza e Anticorruzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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