Acquisizione sanante
Acquisizione sanante: nella stima del valore venale del bene non si deve considerare l'opera realizzata dalla P.A.
In tema di indennizzo ex art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)»], ai fini della determinazione del valore venale del bene oggetto del provvedimento di c.d. acquisizione sanante, alla data della sua adozione, non deve computarsi - in virtù del tenore della predetta disposizione, nonché del richiamo all'art. 37, comma 4, che fa salva la previsione dell'art. 32, comma 1, d.P.R. cit. - anche il valore dell'opera pubblica che sullo stesso bene sia stata, pur solo parzialmente, realizzata dalla Pubblica Amministrazione.
Corte di cassazione, sezione I civile, 6 giugno 2024, n. 15822