Direttiva europea sui servizi e limiti quantitativi alle attività commerciali
Servizi nel mercato interno: la normativa italiana che, per l'apertura di punti vendita di prodotti del tabacco, fissa requisiti relativi alla distanza geografica minima e alla demografia non contrasta col diritto UE
L'art. 10, §§ 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale (come quella italiana) che subordina il rilascio di un'autorizzazione di punti vendita di prodotti del tabacco al rispetto di requisiti relativi alla distanza geografica minima tra i prestatori e alla demografia, senza che l'autorità pubblica competente possa prendere in considerazione, in luogo di tali requisiti, aumenti periodici del numero di consumatori, purché i suddetti requisiti: siano oggettivamente giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, quale la protezione della sanità pubblica contro i rischi derivanti dai tabacchi lavorati; siano tali da produrre effetti dissuasivi sulla domanda di tabacchi lavorati; si applichino anche all'installazione di distributori automatici di tabacco; e applicati, se del caso, con il criterio relativo all'interesse del servizio, rispettino il principio di proporzionalità e soddisfino i requisiti di chiarezza, univocità, oggettività, pubblicità, trasparenza e accessibilità (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Liguria).
Corte di giustizia UE, prima sezione, 17 ottobre 2024