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Anac e qualificazione stazioni appaltanti

È attivo da ieri sul portale dell'Anac, il servizio Qualificazione delle stazioni appaltanti che consente l’iscrizione all’Elenco delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate, alla luce di quanto disposto dagli articoli 62 e 63, nonché dall’allegato II.4 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

 

La qualificazione delle stazioni appaltanti diventerà obbligatoria dal prossimo 1° luglio 2023, in base al nuovo Codice degli Appalti, con il blocco del rilascio del CIG (codice identificativo gara) per le stazioni appaltanti non qualificate. Da tale data, pertanto, per effettuare le procedure di acquisizione di forniture e servizi di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (140.000 euro) e per l’affidamento di lavori d’importo superiore a 500.000 euro, le stazioni appaltanti dovranno essere qualificate. Non sarà richiesta la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.

 

Per favorire l’organizzazione delle stazioni appaltanti e razionalizzare l’avvio del sistema evitando disservizi, secondo quanto stabilito dal comunicato del presidente del 17 maggio 2023, Anac consente di presentare la domanda di iscrizione all’elenco delle stazioni qualificate e delle centrali di committenza già a partire dal 1° giugno, fornendo altresì uno schema di domande e risposte e un manuale utili a compilare il modulo di domanda di qualificazione. Gli effetti dell’iscrizione scatteranno, comunque, dal 1° luglio. 

 

L’elenco sarà aggiornato trimestralmente per permettere il continuo aggiornamento della platea dei soggetti abilitati a svolgere gare d’appalto in proprio o per conto di altre stazioni appaltanti, fermo restando la validità biennale dell’eventuale iscrizione intervenuta.

 

Lo scudo erariale


Alla fine è arrivato il via libera delle Commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera all’emendamento al D.L. 44/2023 che proroga fino al 30 giugno 2024 il c.d. “scudo erariale” previsto dall’articolo 21, comma 2, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120), che, nel testo attualmente vigente, così recita: “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.

Si tratta di una norma temporanea, emanata per contrastare, in un momento storico particolarmente delicato, la c.d. “paura della firma”, limitando la responsabilità amministrativo contabile, per i fatti commessi dalla sua entrata in vigore e (con l’ultima modifica) fino al 30 giugno 2024, alle ipotesi in cui la produzione del danno derivi da una condotta dannosa consapevole e voluta dal soggetto agente, ferma restando la responsabilità per colpa grave derivante da condotte omissive.

Ma la seduta di ieri ha portato all’approvazione anche di altre importanti proposte emendative. È stata ad esempio approvata una modifica all’art. 3 (commi 13 e 14) della Legge 56/2019 che consente di superare l’interpretazione restrittiva proposta in passato da alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti in merito alla legittimità dell’erogazione di compensi in favore dei membri interni di commissioni di concorso per il reclutamento di personale pubblico indetti dagli enti locali.

Sono state poi introdotte una serie di modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale, la più importante delle quali rende facoltativo fino al 31 dicembre 2026 lo svolgimento della prova orale nei concorsi pubblici per l’assunzione di profili non apicali.

Si segnala inoltre l’introduzione di misure ad hoc per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione.
In base al nuovo art. 5-bis, infatti, “fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, (…) possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di 36 mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Sarà un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione a stabilire i criteri e le procedure per il reclutamento di questo personale.

Fino al 31 dicembre 2026, le stesse amministrazioni potranno altresì “stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane per l'individuazione, attraverso le modalità di cui al medesimo comma 1, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Il personale così assunto verrà inquadrato nell'area dei funzionari e, alla scadenza del contratto, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, potrà essere stabilizzato a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2.

Infine si stabilisce che i bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego potranno “prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso”.

Ccnl Funzioni Centrali

ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) e Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative hanno firmato oggi l’ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area dirigenziale delle Funzioni Centrali, per il triennio 2019-2021. Lo rende noto il Ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, “soddisfatto per la firma che riguarda circa 6.200 tra dirigenti pubblici e professionisti delle amministrazioni centrali, che vedono così rinnovato il proprio contratto collettivo di lavoro”.

 

Il nuovo contratto, aggiunge il Ministro Zangrillo, “consentirà di riconoscere aumenti medi del 3,78%, parte dei quali sono stati destinati a retribuzione di risultato. Le amministrazioni potranno inoltre riconoscere ulteriori incrementi fino allo 0,22% del monte salari con destinazione vincolata a retribuzione di risultato”.

 

Il contratto riguarda dirigenti pubblici e professionisti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti pubblici non economici. Sono ricompresi anche i dirigenti sanitari del Ministero della salute, dell’AIFA e i professionisti medici degli enti previdenziali.

 

Il rinnovo, tra le novità più rilevanti, pone l’accento sulla graduazione della retribuzione accessoria, che dovrà considerare non soltanto i risultati conseguiti, ma anche la natura più o meno sfidante degli obiettivi fissati. Si differenzia, inoltre, la retribuzione di risultato riconoscendo in modo selettivo retribuzioni significativamente più elevate.

 

“Imprimiamo in questo modo una forte accelerazione al percorso di valorizzazione dei risultati raggiunti da dirigenti e professionisti - sottolinea il Ministro Zangrillo -, perché una organizzazione che funziona, che vuole essere attrattiva verso i talenti, non può rinunciare a riconoscere e a premiare il merito”.

 

Dal punto di vista delle regole sul rapporto di lavoro, le parti hanno disciplinato anche per il personale dirigente e per i professionisti l’istituto del lavoro agile, di cui alla Legge 81/2017, adeguando di conseguenza anche il sistema delle relazioni sindacali.

 

Viene introdotta anche la figura del mentor, un dirigente o professionista esperto che viene chiamato, su base volontaria, ad affiancare il personale neoassunto durante i primi mesi di servizio. Sono stati rivisitati alcuni istituti normo-economici previsti dal precedente CCNL come, ad esempio, la tutela nei confronti del personale affetto da gravi patologie che richiedono terapie salvavita.

 

L’accordo firmato oggi diventerà efficace dopo la sua sottoscrizione definitiva, a conclusione dell’iter di verifica e controllo della sua compatibilità economica e finanziaria, come previsto dalla normativa vigente.

 

“Con l’intesa di oggi tagliamo un altro significativo traguardo nel rilancio dei rinnovi contrattuali, a conferma della centralità nell’agenda del Governo del tema del lavoro pubblico - conclude Zangrillo -. Un altro segnale di attenzione alle persone della Pubblica Amministrazione, un motore essenziale del Paese che dobbiamo mettere nelle condizioni di svolgere al meglio i proprio compiti”.

 

Verifiche antimafia

Verifiche antimafia per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici


Quesito: Ho aggiudicato una gara per un importo compreso nel range 150.000,00 e 214.999,00 oltre IVA. Al contratto sono stati allegati gli esiti regolari relativi al possesso dei requisiti ex art 80 (casellario giudiziale, Sanzioni Amministrative, DURC, regolarità fiscale, Annotazioni riservate, ottemperanza alla legge degli invalidi ) nonché la Comunicazione antimafia. Poiché la fornitura è ancora in atto, il Collegio dei Revisori dei Conti ha chiesto una nuova Comunicazione antimafia, in quanto a loro parere la Comunicazione era scaduta (decorsi sei mesi). L’amministrazione sostiene che la Comunicazione (ed anche l’informativa antimafia) vada richiesta solo prima della stipula del contratto, nonché in caso di modifica della composizione societaria ed eventualmente in presenza di particolari situazioni di cui è eventualmente venuta a conoscenza l’Amministrazione. Si segnala che tale rilievo è stato verbalizzato dal Collegio dei Revisori dei Conti. Poiché i documenti richiesti ex art. 80 hanno tutti una validità di sei mesi (eccetto il DURC che è di 4 mesi) diversamente dovremmo ogni sei mesi richiedere tutte le verifiche ex articolo 80.

Risposta: Appare utile distinguere tra la comunicazione antimafia di cui all’art. 86 comma 1 del Dlgs 159/2011 utilizzabile per un periodo
di sei mesi dalla data del rilascio, e le informazioni antimafia ai sensi dell’art. art. 86 comma 3 del Dlgs 159/2011 che invece, hanno una validità di 12 mesi dalla data dell’acquisizione. A tal fine è utile segnalare altresì che fino al 30 giugno 2023, per le verifiche antimafia riguardanti l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui al comma 3, anche quando l’accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli 67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. L’informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro sessanta giorni. (termine differito dall’art. 51, comma 1, lettera c), sub. 2), legge n. 108 del 2021).

Pertanto, le informazioni e le comunicazioni devono essere richieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 80 del Dlgs 50/16 ai soli fini della stipulazione di contratti per lavori, beni e servizi; nulla vieta, tuttavia, alla SA di procedere a verificare i requisiti in fase di esecuzione. Di seguito gli importi e gli adempimenti richiesti:

    lavori > a € 154.937,07 (al netto di IVA) -certificazione antimafia.
    lavori da € 154. 937,07 a € 5.093.124,72 (IVA esclusa) – comunicazione;
    da € 5.093.125,00 (IVA esclusa) in su – informazione;
    beni e servizi da € 154.937,07 a € 203.725,00 (IVA esclusa) – comunicazione;
    beni e servizi da € 203.725,00 (IVA esclusa) in su – informazione.
    Per i subappalti ed i cottimi : da € 154.937,07 (IVA esclusa) in su: solo informazioni. (Parere MIMS n. 1805/2023)

Scavalco d'eccedenza fino a 15 mila abitanti

Nel corso della seduta di ieri, le Commissioni Riunite I e XI della Camera dei Deputati hanno approvato una serie di importanti emendamenti al decreto legge sul rafforzamento delle capacità amministrative della P.A. (D.L. 44/2023).

 

Tra questi si segnala in particolare quello proposto dall’Anci, che estende anche i Comuni nella fascia di popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti la possibilità di beneficiare del c.d. “scavalco in eccedenza” (ai sensi dell’art. 1, comma 557, della L. 311/2004), compensando così in parte le gravi riduzioni di organico.

La norma in questione, lo ricordiamo, stabilisce attualmente che “i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza”.

 

È arrivato poi anche il via libera al correttivo che amplia da 24 a 36 il periodo massimo durante il quale, nei piccoli comuni (i comuni fino a 5.000 abitanti e i comuni fino a 10.000 abitanti che hanno stipulato una convenzione per l'ufficio di segreteria), le funzioni attribuite al vicesegretario comunale possono essere svolte da un funzionario di ruolo del comune in servizio da almeno due anni in un ente locale ed in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di segretario comunale (art. 16-ter, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162).

 

Per i comuni vengono inoltre confermati per altri 5 anni i contributi straordinari previsti per le fusioni a partire dal 2014.

 

Infine, viene estesa anche ai Comuni fra 20.000 e 100.000 abitanti la possibilità di dotare di taser la Polizia locale.

 

Nella seduta di lunedì, invece, le Commissioni Riunite hanno dato l’ok all’emendamento che consente ai titolari di cariche elettive di ricevere incarichi retribuiti negli Uffici di Staff di regioni ed enti locali, purché ovviamente la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all’assunzione.

www.neopa.it

La rivista scientifica Management locale il nuovo numero (n. 4)

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E’ uscito il nuovo numero di Management Locale, il n. 4 della nostra rivista di amministrazione finanza e controllo, fiore all’occhiello dell'Associazione, giunta al suo undicesimo anno di vita. 

Autorevoli esperti e specialisti, provenienti dal mondo accademico, dalle alte magistrature, dagli ordini professionali e dalla pubblica amministrazione locali hanno collaborato, anche in questa occasione, alla sua realizzazione.

L’articolo di copertina “Decifrare il bilancio degli enti locali: alla scoperta dei disavanzi di amministrazione” è a cura di Stefania Ravelli e M. Scognamiglio.

Interessanti e completi gli articoli di Massimiliano Spagnuolo “La comparazione prezzi con la gara Consip va fatta ex ante al momento dell’indizione della gara autonoma e non ex post al momento dell’aggiudicazione” e di Tiziano Tessaro: “Brevi note in tema di ius variandi e di revisione prezzi prevista dal nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023).

Si segnalano, inoltre l’articolo “Il controllo indipendente esterno, funzione fondamentale della Corte dei conti. Elementi di riflessione per un dispiegamento di tale funzione a difesa della unità giuridica ed economica della Repubblica” di Federica Scalia, e “Organo amministrativo delle società a controllo pubblico in deroga del comma 2 dell’art. 11 del TUSP: a chi spettano gli obblighi di trasmissione delle delibere di nomina e quali sono gli impegni di verifica conseguenti degli enti locali” di Elisa Venturini.

Infine, ma non meno importanti e di sicuro interesse gli articoli di Paolo Longoni “La verifica di debiti e crediti reciproci fra l’ente e gli organismi partecipati” e di Ettore Jorio “La responsabilità dello Stato per i pagamenti degli enti”.

Sul portale associativo - www.asfel.it - è possibile consultare gli ulteriori numeri della rivista scientifica, nella voce di menù: Newsletter-Management locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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