Divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta
Appalti pubblici: il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica non va inteso in senso assoluto
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica non va inteso in senso assoluto, dovendosi valutare se gli elementi di quest'ultima, resi noti anticipatamente, siano idonei, nel caso concreto, a condizionare le scelte della commissione di gara; 2) le valutazioni tecniche espresse da detta commissione non sono sindacabili in sede di giurisdizione di legittimità, salvo che in caso manifesto di errore o travisamento dei fatti, ovvero di illogicità, contraddittorietà o irrazionalità (conferma TAR Liguria, sez. I, sent. n. 1099/2022). ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sentt. nn. 3725/2022, 1785/2022, 6308/2020 e 2732/2020; TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 752/2022; TAR Puglia, sez. III, sent. n. 1404/2022; TAR Toscana, sez. I, sentt. nn. 1175/2022 e 612/2022.
Consiglio di Stato, sezione V, 3 agosto 2023, n. 7497