Il licenziamento e il patteggiamento

cartellino2Anche il patteggiamento giustifica il licenziamento senza preavviso, così la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza depositata il 9 dicembre. Ove una disposizione del contratto collettivo faccia riferimento alla sentenza penale di condanna passata in giudicato come fatto idoneo a consentire il licenziamento senza preavviso, il Giudice di merito può, nell’interpretare la volontà delle parti collettive espressa nella clausola contrattuale, ritenere che gli agenti contrattuali, nell’usare l’espressione “sentenza di condanna”, si siano ispirati al comune sentire che a questa associa la sentenza cd. “di patteggiamento” ex art. 444 c.p.p., atteso che in tal caso l’imputato non nega la propria responsabilità, ma esonera l’accusa della relativa prova in cambio di una riduzione di pena.

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