La lettera di patronage
dal sito www.ancitel.it
DOMANDA:
E’ richiesta a questo Comune una lettera di patronage a favore della propria società partecipata al 100%. Assodato che le lettere di patronage "forte" si possono assimilare nei contenuti e negli obblighi all’istituto della fidejussione, alla luce di quanto indicato dalla Corte dei Conti Liguria – delib. n° 18/2012, non è chiaro se il Comune possa rilasciare lettere di patronage “debole”. Il dubbio sorge leggendo nel parere espresso il capoverso di seguito riportato: “Sulla base di quanto osservato ciò che rileva ai fini di una corretta soluzione al quesito posto dal Sindaco del comune di La Spezia è la considerazione che qualora si sia alla presenza di una lettera forte l’Ente, in caso di inadempimento o insolvenza del patrocinato, dovrà rispondere del debito contratto dalla patrocinata nei confronti della banca previo accertamento della responsabilità ai sensi dell’’art.1176 c.c. o dell’art.1218 c.c. o, qualora la lettera nasconda una vera e propria fideiussione, in modo diretto ai sensi dell’art.1936 c.c..
Pertanto, sulla base di un principio di cautela, non si può disconoscere la rilevanza delle lettere di “patronage” forti ai fini dell’applicazione e del rispetto degli artt. 202, 204 e 207 del T.u.e.l. nonché dell’art.109 della Costituzione. Diversamente a tutela della posizione finanziaria del comune, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui sono espressione gli articoli del TUEL 202, 204 e 207 e l’art.109 della Costituzione si dovrebbe concludere per la non ammissibilità del rilascio di lettere di patronage da parte del comune, salvo nei casi in cui le stesse siano assimilabili a vere e proprie fideiussioni” Si richiede pertanto il Vostro autorevole parere: - in merito all’ammissibilità del rilascio di lettere di patronage “debole”; - in caso affermativo, quale sia l’organo competente al rilascio, tenendo conto che tali lettere potrebbero contenere l’impegno del socio-comune a non alienare le proprie quote di partecipazione al fine di mantenerne il controllo o una partecipazione significativa; - se sia indispensabile provvedere propedeuticamente all’adeguamento del Regolamento di Contabilità, emanando gli indirizzi relativi ai contenuti ed alle forme delle lettere consentite e, per le lettere di patronage "debole" (se ammesse), in assenza di normativa specifica, con l'individuazione dell’organo competente alla sottoscrizione.
RISPOSTA:
Occorre premettere che la “lettera di patronage o di gradimento” costituisce una forma di garanzia impropria, in forza della quale un terzo c.d. patronnant fornisce alla banca finanziatrice informazioni relative al soggetto patrocinato (di solito una società partecipata dal patronnant) ed ai rapporti intercorrenti con quest’ultimo. Trattasi di informazioni non definite nel contenuto, ma comunque idonee a rafforzare nella banca- creditrice il convincimento che il patrocinato farà fronte ai propri impegni (restitutori), al fine di agevolarne la positiva conclusione di operazioni di finanziamento in corso e/o di rafforzare il convincimento del creditore sul buon esito dell'operazione.
La lettera di patronage costituisce una figura atipica di derivazione anglosassone, individuata dalla prassi giurisprudenziale, in quanto manca ad oggi una definizione tipizzata della nozione e della tipologia. La giurisprudenza ha individuato una duplice casistica: lettera di patronage “debole”, in cui, al di là della dichiarazione e della informazione, non vi è alcuna intenzione di assumere un diretto obbligo di garanzia verso il creditore finanziatore; lettera di patronage “forte” in cui il patrocinante non si limita ad esternare la propria posizione di influenza, ma assume veri e propri impegni (quale ad esempio quello di salvaguardia della solvibilità della società controllata, o l’impegno a non cedere il controllo nella società partecipata sino all’estinzione del debito). In questa ipotesi e nella sola circostanza in cui sia indicato il limite massimo garantito (Cass. civ. Sez. III, sent. n. 1520, 26/01/2010) si genera una obbligazione negoziale, assunta in proprio dal patronnant, ed avente per oggetto un facere, avente natura contrattuale e con finalità di garanzia (Cass. civ. sez. I, sent. n. 10235, 27/09/1995; Trib. Milano, 22/06/1995). Quest’ultima, che pone in essere un vero e proprio rapporto di garanzia atipica, tra il patronnant e il creditore garantito, assimilabile all’obbligazione del fideiussore, espone l'ente garante al rischio di escussione in caso di insolvenza della società debitrice.
Da ciò discende che – come detto – in base alla costante giurisprudenza contabile alle lettere di patronage “forte” deve ritenersi applicabile l’articolo 207 Tuel, sia con riferimento alla competenza soggettiva ad emanarle (Consiglio), sia con riferimento al calcolo degli interessi, che dovrebbero entrare a far parte della capacità di indebitamento, alla stregua di quelli delle garanzie fideiussorie (articolo 207, ultimo comma, Tuel). Ciò premesso, fermo restando che altre sezioni della Corte dei Conti e la Magistratura amministrativa ammettono l'esistenza delle lettere di patronage “deboli” si ritiene che anche la Corte dei Conti Liguria non disconosca l'ammissibilità di tali fattispecie. Infatti il richiamato inciso”.. Diversamente ... si dovrebbe concludere per la non ammissibilità del rilascio di lettere di patronage da parte del comune, salvo nei casi in cui le stesse siano assimilabili a vere e proprie fideiussioni” significa solo che i Magistrati contabili liguri riconoscono che – non possono esistere forme di obbligazione dell'ente che sfuggono alle previsioni degli art. 202,204 e 207 del Tuel che quindi si applicano anche alle lettere di patronage forti. Quelle non “deboli”, non generando rapporti obbligatori, non sono in realtà in discussione. Ciò considerato in relazione al primo quesito, rispetto al secondo quesito (organo competente al rilascio delle lettere) si evidenzia che il Sindaco provvederà alla sottoscrizione delle lettere ma a monte sarà necessaria una delibera consiliare che approvi in schema il contenuto delle lettere e autorizzi appunto il Sindaco alla sottoscrizione e invio.
Tuttavia si sottolinea al Comune richiedente che contrariamente a quello che sembra emergere dai quesiti posti se le lettere conterranno l'impegno a non alienare le proprie quote di partecipazione al fine di mantenerne il controllo o una partecipazione significativa esso emetterà delle LETTERE di PATRONAGE “FORTI” E NON DEBOLI E QUINDI DA ESSE SCATURIRANNO I RELATIVI EFFETTI OBBLIGATORI.
Quanto alla necessità di una preventiva modifica del Regolamento di Contabilità, trattandosi in realtà di LETTERA “FORTE” si ritiene che sia corretto provvedere nel senso prospettato. Inoltre l'Ente avrà modo di prevedere nel Regolamento sia lelettere “forti” che quelle “deboli” , adottando anche opportuni esempi relativi a entrambe le categorie. A tal riguardo si evidenzia che in dottrina e giurisprudenza sono state individuate le seguenti lettere “Deboli”: 1) dichiarazioni di consapevolezza: nella lettera il mittente dichiara di essere al corrente del rapporto di finanziamento tra destinatario e debitore, e ne lascia intendere la benevola considerazione o approvazione; 2) dichiarazioni di influenza: nella lettera il mittente informa il destinatario del rapporto che lo lega al debitore; 3) dichiarazioni confermative del controllo o della partecipazione significativa: l’amministratore delegato della società controllante informa il creditore del rapporto di partecipazione e controllo intercorrente con la società patrocinata, ove lo ritenga, la percentuale azionaria della controllata o collegata, da essa posseduta; 4) dichiarazioni di regolarità della condotta o della gestione: il patronnant dichiara, nella lettera, di conoscere i dati relativi alla attività del debitore e dichiara di averne appurato la regolarità. 5) dichiarazioni di fiducia nell’amministrazione della controllata; 6)dichiarazioni di approvazione dell’operazione finanziaria o creditizia in corso. e le seguenti lettere “forti”: - lettere di impegno a non cedere il controllo sino all’estinzione del debito; - lettere di obbligo in caso di futura cessione: qualora dovesse essere ceduta o diminuita la partecipazione nella società controllata, il mittente assume l’obbligo di pronto rimborso di quanto dovuto dalla società patrocinata; - lettere di influenza: nella quali il mittente si impegna ad esercitare la propria influenza ed il proprio controllo sul debitore, affinché adempia l’obbligazione assunta; - lettera di divieto di svuotamento: con la quale il patronnant si impegna a non pregiudicare la sottrazione di risorse o con particolari politiche imprenditoriali la situazione finanziaria del patrocinato; - lettere d’obbligo al mantenimento della solvibilità; - lettere di solvibilità finalizzata al rimborso: è lo stesso mittente che s’impegna a mantenere il debitore in condizioni di solvibilità tali da consentirgli il pagamento del debito; - lettere di mantenimento della consistenza del capitale o del patrimonio del debitore; - lettere di assunzione del rischio di perdite del creditore, in relazione al credito concesso al debitore; - lettere di assicurazione dell’adempimento, con obbligo di sostituirsi immediatamente alla parte inadempiente.