Divieto di assunzione per le province
Il divieto, posto a carico delle province, di assumere personale a tempo indeterminato, di cui all’art. 16, co. 9, d.l. 95/2012, convertito dalla legge 135/2012, è tuttora in vigore, in quanto il riordino dei citati enti locali non appare né arrestato né abbandonato; il legislatore, infatti, ha provveduto a procrastinarne il termine finale al 31 dicembre 2013.
L’art. 16, co. 9, quindi, è vigente, non essendo stato abrogato, né colpito da dichiarazione di illegittimità costituzionale. Il principio è contenuto nella deliberazione n. 25/SEZAUT del 29 ottobre 2013 della Corte dei conti, Sezione delle autonomie.
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