Parere Aran sulla retribuzione di risultato del segretario

PARERE SEG 36, 24 OTTOBRE 2013.
E’ possibile erogare la retribuzione di risultato ad un segretario comunale cessato dall’incarico in data
12.8.2012, sostituito da altro segretario in data 27.8.2012, considerato che solo in data 24.9.2012 è stata
determinata la misura della suddetta voce
misurazione dei risultati per l’anno 2012?

Il segretario non è titolare di un autonomo e preciso diritto alla percezione dell’indennità di risultato; la
predetta, indennità, infatti, non può
1) l’art. 42 del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.5.2001, stabilisce che la corresponsione
dell’indennità di risultato può avvenire solo nel rispetto delle precise condiz
cioè:
a) preventiva determinazione dell’ammontare della retribuzione di risultato che può essere riconosciuta
al segretario, nell’ambito delle risorse effettivamente disponibili e nel rispetto della propria capacità di
spesa;
b) preventiva fissazione e formale conferimento al segretario di precisi obiettivi, tenendo conto del
complesso degli incarichi aggiuntivi conferiti, ad eccezione dell’incarico di funzione di Direttore Generale;
c) valutazione annuale degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal segretario da parte degli enti che, a tal
fine, utilizzano, con gli opportuni adattamenti, la disciplina adottata, in coerenza con le previsioni del Titolo
II del D.Lgs.n.150/2009, in materia di definizione di misur
performance;
d) poiché si tratta di un emolumento da corrispondere solo a seguito della positiva verifica e
certificazione del conseguimento degli obiettivi annuali assegnati al segretario,
eventuale riduzione della retribuzione di risultato allo stesso riconosciuta, in presenza di una valutazione
dei risultati parzialmente negativa.

Gli adempimenti di cui ai punti 1 e 2, e soprattutto la preventiva fissazione degli obiettivi e dei risultat
il segretario deve conseguire, sono, come detto, un presupposto indefettibile per la corretta applicazione
dell’istituto.
Pertanto, la mancanza della preventiva assegnazione al segretario degli obiettivi e dei risultati non consente
in alcun modo l’erogazione della retribuzione di risultato al segretario.

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