Il fondo crediti di dubbia esigibilità
Dal sito Arconet - Domanda n. 62:
Gli enti che parteciperanno, dal primo gennaio 2014, al terzo anno di sperimentazione hanno la
facoltà, indicata nel principio contabile applicato della contabilità finanziaria 3.3, riferita al primo
esercizio di applicazione del principio, di stanziare nel bilancio 2014 solo una quota dell’importo
quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di
previsione?.
Risposta:
Si. Anche gli enti che parteciperanno al terzo anno di sperimentazione contabile nel 2014
possono avvalersi della facoltà di stanziare in bilancio, nel primo esercizio di applicazione
del principio, una quota pari almeno al 50% dell’importo dell’accantonamento quantificato
nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di
previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento può essere pari almeno al 75% e dal
terzo esercizio lo stanziamento deve essere effettuato per l’intero importo.
In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione dello stesso principio, deve
essere accantonato, nell’avanzo di amministrazione, l’intero importo del fondo crediti di
dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante tale fondo allegato al rendiconto
di esercizio.