Le progressioni verticali in deroga

Le progressioni verticali in deroga, il nuovo parere Aran e il costo da scaricare

Ritorno sulla questione delle progressioni verticali in deroga dopo un recentissimo parere dell’Aran (CFL 254) che ci permette di tirare ulteriormente le fila.

Come sapete, con il CCNL 16.11.2022, viene prevista la possibilità di effettuare, fino al 31 dicembre 2025, le progressioni tra le Aree di coloro che hanno un titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto per l’accesso dall’esterno, ma sono in possesso di un numero maggiore di anni di esperienza.
Tali progressioni sono finanziate ANCHE dalle risorse determinate ai sensi dell’articolo 1, comma 612 della legge di bilancio 2022 in misura non superiore allo 0,55% del monte salari dell’anno 2018, oltreché dalle facoltà assunzionali. Per l’ARAN (CFL254) l’espressione “monte salari” utilizzata dal CCNL, si riferisce al complesso delle retribuzioni “lordo dipendente” e, quindi, al netto degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione. Pertanto, l’applicazione dello 0,55% al monte salari (che rappresenta il plafond massimo da destinare alle progressioni verticali in deroga) determina, come risultato, una quantità di risorse “al netto degli oneri riflessi”.

Tale budget, ricordo, è UNICO, il che vuol dire che non si rigenera ogni anno, ma si consuma ogni volta che si effettua un passaggio verticale con la norma in deroga.

Un fraintendimento frequente è quello per cui le progressioni verticali in deroga previste dal CCNL si potrebbero finanziare SOLO con quel budget. Tutto ciò NON è vero. La norma, infatti, afferma chiaramente “ANCHE”, lasciando agli enti la possibilità di utilizzare, a quei fini, gli ordinari spazi assunzionali. In questo caso, occorrerà garantire l’accesso dall’esterno, basandosi sul noto principio del 50% delle assunzioni previste da effettuare mediante concorso o scorrimento di graduatoria concorsuale.

gianlucabertagna.it

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