Natura patrimoniale CUP
TAR Veneto sez. III 8/5/2024 n. 947
CUP: impianti pubblicitari – Natura patrimoniale – mancata riduzionne tariffa impianti installati su aree private – legittimità
Nel caso della diffusione di messaggi pubblicitari il bene pubblico di cui viene autorizzato un uso particolare ha carattere immateriale, e può essere fatto coincidere con il paesaggio, da intendersi come l’ambiente nella sua dimensione visiva. Il presupposto della decurtazione patrimoniale è la mera visibilità degli impianti pubblicitari da luoghi pubblici o aperti al pubblico , ossia la modifica del paesaggio urbano misurata in termini di superficie, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi pubblicitari Lo spazio in cui vengono diffusi i messaggi pubblicitari, alla pari del suolo su cui vengono installati gli impianti pubblicitari, è quindi qualificabile come bene pubblico nella disponibilità dell’Amministrazione. Il paesaggio al pari degli altri beni dotati di potenzialità commerciali, può essere concesso in sfruttamento a fronte del versamento di un corrispettivo per la parziale perdita della fruizione collettiva.Trattandosi di corrispettivi e non di tributi, la discrezionalità degli enti locali si esercita entro i più ampi confini dell’autonomia finanziaria di cui all’art. 119 della Costituzione, estesa alle voci di entrata non tributarie; difettano, quindi, i presupposti per sollevare la questione di legittimità costituzionale
Conseguentemente la lamentata irragionevolezza della mancata previsione di un trattamento più favorevole per gli impianti che non presuppongono l’occupazione di suolo pubblico, non tiene conto del fatto che con il canone unico patrimoniale si è inteso porre l’accento non tanto sul “consumo di suolo” quanto, piuttosto, sul “consumo di paesaggio”