Il diniego di autotutela diventa impugnabile

Una delle principali novità introdotte dal D.lgs. 220/2023, che modifica il D.lgs. 546/1992 in materia di disposizioni sul processo tributario, è la previsione della possibilità per il contribuente di impugnare il diniego di autotutela tacita o espressa, nei casi in cui la stessa autotutela è divenuta obbligatoria ai sensi della novella normativa introdotta dal D.lgs. 219/2023: si tratta di un vero e proprio mutamento del quadro normativo, in quanto fino ad ora il potere di annullamento in autotutela aveva carattere discrezionale ed era incentrato sulla non impugnabilità del diniego, tranne nei casi di interesse generale. Ad affermarlo sono le Sezioni Unite della Cassazione con la Sentenza n. 16778/2005, secondo cui si potrà adire il giudice tributario esclusivamente per vizi propri di illegittimità del diniego e non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, oltre alla necessaria sussistenza di un interesse pubblico. Sulla stessa linea si è espressa più volte la Corte anche successivamente: si richiamano tra le altre l’ordinanza n. 4937 del 20 febbraio 2019 e l’ordinanza 5205 del 17 febbraio 2022.

L’art. del 19 D.lgs. 546/1992, cosi come riformato prevede espressamente che il rifiuto all’autotutela è impugnabile dinnanzi al giudice tributario: per i casi di autotutela obbligatoria, ai sensi dell’art. 10-quater della l. 212/2000, è impugnabile il rifiuto espresso o tacito, mentre per i casi non elencati (autotutela facoltativa) è impugnabile solo il rifiuto espresso.
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