Il mancato rinnovo dell'E.Q.
La mancata nomina ad elevata qualificazione – posizione organizzativa
Sempre in coerenza con la tornata elettorale che si è appena svolta, segnalo un’interessante sentenza che, ancora una volta, chiarisce la natura dell’istituto delle posizioni organizzative (ora elevate qualificazioni).
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, nell’ordinanza 11 giugno 2024, n. 16139, ha ribadito che non sussiste alcun diritto al rinnovo dell’incarico di posizione organizzativa/elevata qualificazione e che la mancata conferma non comporta demansionamento.
Infatti, occorre richiamare la decisione della Corte (sezione lavoro, 15 ottobre 2020, n. 22405) che si è espressa nel senso che il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa in favore di dipendente inquadrato nella posizione ex D3 del CCNL 31 marzo 2009 determina un mutamento non di profilo professionale, bensì di mere funzioni, comportanti unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità con correlato beneficio economico.
Funzioni che cessano alla naturale scadenza dell’incarico.
Ne consegue che, costituendo il rinnovo dell’incarico stesso una facoltà del datore di lavoro pubblico, il mancato esercizio della facoltà in questione – che non richiede alcuna determinazione, né motivazione – non può dar luogo a demansionamento.
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