White list e affidamento

TAR Marche, 12/10/2024 n. 799

 

Sulla legittimità dell'aggiudicazione del servizio di assistenza sociosanitaria domiciliare degli anziani a un concorrente privo dell'iscrizione alla white list

Il concorrente che si sia accorto del contrasto della lex specialis con una norma imperativa è tenuto a segnalare ciò alla stazione appaltante

 

Tutti gli operatori economici che intendono partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di appalti relativi a settori che il legislatore ha qualificato "sensibili" sono tenuti ad iscriversi alla c.d. white list (art. 1, c. 52 e ss.L. n. 190/2012)

Tale iscrizione è richiesta anche dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 e s.m.i. anche ai fini della stipula e dell'approvazione dei contratti di lavori, servizi e forniture aventi ad oggetti le attività indicate all'art. 1, c. 53, della L. n. 190/2012. Secondo la giurisprudenza il sistema della white list costituisce un corpus normativo unitario con le norme del D.Lgs. n. 159/2011, trattandosi in entrambi i casi di misure tese ad anticipare la soglia di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel mercato degli appalti pubblici. Di conseguenza, il requisito in parola è previsto ai fini dell'ammissione degli operatori economici alle procedure di gara e laddove la lex specialis nulla preveda al riguardo opera il principio della eterointegrazione del bando di gara. Pertanto, nel caso di specie, è legittima l'aggiudicazione del servizio di assistenza sociosanitaria domiciliare alla popolazione anziana, disposta in favore di un operatore economico risultato privo del requisito di ordine generale dell'iscrizione alla white list, in quanto dalla lex specialis, emerge che le prestazioni richieste ai concorrenti riguardino precipuamente il governo della casa dell'anziano destinatario del servizio, comprensive altresì dello smaltimento dei rifiuti e della preparazione dei pasti. Attività, evidentemente, che non sono quelle che il legislatore della L. n. 190/2012 aveva in mente nel momento in cui ha introdotto il meccanismo dell'iscrizione alla white list.

 

Il concorrente che si sia avveduto (o sia convinto) del contrasto della lex specialis con una norma imperativa è tenuto a segnalare ciò alla stazione appaltante (e dunque anche agli altri potenziali concorrenti) ex ante, in modo che: i) l'amministrazione possa eventualmente correggere il bando o il disciplinare; ii) gli altri concorrenti, se ciò è possibile, siano messi in condizione di integrare la domanda di partecipazione e/o l'offerta. Questo perché, come è noto, l'art. 5 del D.Lgs. n. 36/2023 impone sia alla stazione appaltante che ai concorrenti di comportarsi secondo buona fede.

Poiché uno degli obiettivi del nuovo Codice degli appalti è di evitare la c.d. caccia all'errore (e dunque la proliferazione di ricorsi molto spesso affidati a censure di ordine meramente formale), al raggiungimento di tale risultato debbono cooperare anche gli operatori economici che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica.

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