Disapplicazione provvedimenti amministrativi

Disapplicazione dei provvedimenti amministrativi da parte del giudice amministrativo

Il TAR Milano ricorda che la giurisprudenza è costante nel ritenere che non spetti al giudice amministrativo un generale potere di disapplicazione dei provvedimenti amministrativi, al di fuori dei casi eccezionali degli atti presupposti di natura normativa, con esclusione della disapplicazione per gli atti generali privi di natura normativa, in quanto altrimenti si finirebbe per sovvertire le regole del giudizio impugnatorio, per snaturarne i caratteri essenziali e, in definitiva, per consentire l'elusione del termine di decadenza stabilito al fine di ottenere dal giudice amministrativo l'eliminazione degli atti lesivi di interessi legittimi. Non è quindi consentita la disapplicazione dello Studio del reticolo idrico minore del Comune e del Piano di indirizzo forestale della Provincia che hanno natura di atti generali.

TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 47 del 10 gennaio 2025

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