Il contratto e la sua stipulazione
Articolo 18 nuovo codice appalti: il contratto e la sua stipulazione
Tratto da: Biblus
Cos’è e come avviene la stipula del contratto secondo il nuovo codice appalti D.Lgs. 36/2023 anche alla luce del Correttivo 2025
Gli articoli 32 e 33 del vecchio codice (D.Lgs. 50/2016) vengono riscritti nell’ottica di semplificazione e razionalizzazione dei testi vigenti. Le disposizioni che riguardano il contratto pubblico sono state scorporate dall’articolo 32 della vecchia normativa e confluiscono nell’articolo 18 del nuovo codice, il D.Lgs. 36/2023, dedicato proprio al contratto e alla sua stipulazione.
Cos’è la stipula del contratto?
La stipula del contratto negli appalti pubblici è il momento in cui le parti coinvolte formalizzano l’accordo raggiunto, rendendolo giuridicamente vincolante. Durante questa fase, si manifesta il consenso delle parti, espresso attraverso la firma del documento contrattuale o altri mezzi idonei previsti dalla legge o dagli usi. Con la stipula, il contratto produce effetti giuridici, obbligando le parti a rispettare i termini e le condizioni pattuite. Da quel momento, il contratto può essere fatto valere in sede legale, qualora una delle parti non adempia agli obblighi assunti.
La stipula del contratto dal vecchio al nuovo codice
L’articolo 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 stabiliva in modo inequivocabile che, una volta che l’aggiudicazione diventa efficace, la stipula del contratto d’appalto o di concessione doveva avvenire entro un massimo di 60 giorni, salvo il caso in cui nel bando o nell’invito a offrire era previsto un termine differente o vi era un differimento concordato con l’aggiudicatario per motivi legati all’interesse di una rapida esecuzione del contratto, purché tale proroga veniva adeguatamente giustificata.
Il nuovo codice dei contratti pubblici, all’articolo 18, comma 2, lettera c), conferma la possibilità di derogare alla regola generale che impone la stipula del contratto entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, qualora vi sia un differimento concordato con l’aggiudicatario e giustificato sulla base dell’interesse della stazione appaltante, purché sia garantita la tempestiva esecuzione del contratto. Sebbene il termine per la stipula non sia da considerarsi inderogabilmente perentorio, l’intera disciplina dei contratti pubblici impone che la conclusione del contratto avvenga nel minor tempo possibile. La sua non perentorietà non significa, dunque, che la funzione acceleratoria del termine possa essere annullata senza una motivazione stringente, preferibilmente legata a circostanze imprevedibili. Ritardare ingiustificatamente la predisposizione delle risorse necessarie per l’esecuzione del contratto e per le verifiche amministrative risulta contrario ai principi di buona amministrazione, economicità, efficienza e tempestività sanciti nel codice dei contratti pubblici.
L’amministrazione ha il dovere di eseguire tempestivamente il controllo di un requisito di esecuzione, la cui verifica rientra nella procedura di scelta del contraente e deve seguire le regole pubblicistiche, generalmente prima della stipula del contratto e nei termini previsti dal bando o, in mancanza di questi, dalla normativa vigente.
Forme di stipulazione del contratto
Come si stipula un contratto d’appalto? Il contratto può essere stipulato (a pena di nullità), secondo l’articolo 18 D.Lgs. 36/2023 in varie forme:
in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b);
in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
in forma pubblica amministrativa (a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante);
con atto pubblico notarile informatico;
mediante scrittura privata;
mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto solo nel caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti.
Termine dilatorio: 60 giorni ed eccezioni
Una volta che l’aggiudicazione è efficace (articolo 17 comma 5 D.Lgs. 36/2023) e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 giorni anche in pendenza di contenzioso.
È fatta eccezione:
in caso di ricorso avverso con contestuale domanda cautelare (ipotesi prevista dal comma 4 dell’articolo 18) e affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea (articolo 55, comma 2);
nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire;
nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
Lo stand still: si passa da 35 a 32 giorni!
Il comma 3 dell’articolo 18 contiene indicazioni in merito allo stand still, termine dilatorio modificato dal Correttivo al fine di snellire e sveltire l’iter amministrativo degli appalti pubblici.
Il contratto non può essere stipulato prima di 32 giorni (prima erano 35) dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica in alcuni casi:
quando è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
appalti basati su un accordo quadro;
appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
contratti di importo inferiore alle soglie europee.
E se la stipula del contratto non avviene nei termini?
Se la stipula del contratto non avviene nel termine si delineano varie ipotesi. Se non avviene:
per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali;
per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione;
per ipotesi che esulano di quelle precedenti costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro 30 giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
Testo di legge aggiornato al D.Lgs. 209/2024
1. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell’allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell’invito, fanno parte integrante del contratto. 1
2. Divenuta efficace l’aggiudicazione ai sensi dell’articolo 17, comma 5 e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:
per le ipotesi previste dal comma 4 del presente articolo e dall’articolo 55, comma 2;
nel caso di un diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire;
nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della stazione appaltante o dell’ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.
3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentadue giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:
di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva
di appalti basati su un accordo quadro;
di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
di contratti di importo inferiore alle soglie europee.2
4. Se è proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell’istanza cautelare alla stazione appaltante o all’ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all’udienza cautelare. L’effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.
5. Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante o dell’ente concedente, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
6. La mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.
7. La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6 costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
8. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell’esito negativo della sua approvazione, laddove prevista, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.
9. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti hanno facoltà di stipulare contratti di assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla conclusione del contratto e dalla prosecuzione o sospensione della sua esecuzione.
10. Con la tabella di cui all’allegato I.4 al codice è individuato il valore dell’imposta di bollo che l’appaltatore assolve una tantum al momento della stipula del contratto e in proporzione al valore dello stesso. Con la medesima tabella sono sostituite le modalità di calcolo e versamento dell’imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in materia di contratti pubblici disciplinati dal codice. 3
Note
1 Comma modificato dal D.Lgs. 209/2024
Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. n. 93.
Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, è pubblicato nella G.U.U.E del 28 ago- sto 2014, n. L 257/73.
Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n.3.
2 Comma modificato dal D.Lgs. 209/2024
3 Comma modificato dal D.Lgs. 209/2024