La notifica della cartella
La relata di notifica dell’avviso fa prova fino a querela di falso. La successiva indicazione del messo di un luogo diverso (residenza della matrigna) non supera quanto certificato in precedenza (domicilio del destinatario a mani della madre).
Deve ritenersi valida la notifica degli atti impositivi presso la residenza della matrigna, indipendentemente dal fatto che conviva con il contribuente. Infatti, il vincolo di parentela o di affinità, a prescindere dall’ulteriore requisito della stabile convivenza, giustifica la presunzione che la persona di famiglia consegnerà l’atto al destinatario dello stesso. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di cassazione n. 7714 del 27 marzo.