Regolarità contributiva per appalti
Il Tar per la Sicilia-Palermo, Sezione I, con la Sentenza n. 900 del 23 Aprile 2013, si è pronunciato in merito al requisito della regolarità contributiva richiesto ai fini della partecipazione alla gare d’appalto.
L’art. 38 comma 1 lettera g) del Dlgs 163/2006 dispone l’esclusione dalle gare dei soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e definitivamente accertate in relazione agli obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse scaduti ed esigibili, in base alla legislazione italiana o a quella degli Stati in cui si trovano le imprese. Nel caso di specie mancando una cartella di pagamento, ruolo, atto o provvedimento di riscossione, la questione verteva sull’esigibilità del debito a carico della concorrente appellata.
Sulla base dell'articolo 38 del d.lgs. n. 163/2006, il Tar afferma il ricorrere della causa di esclusione in funzione del fatto che oltre essere stato accertato con sentenza definitiva, il credito risultava esigibile con l’avviso di recupero d’imposta peraltro contestato dall’interessata innanzi agli organi di giustizia tributaria.