Durc: la validità
Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1465 del 23 aprile 2013, analizza la disciplina del Durc (Documento unico di regolarità contributiva) dichiarando l‘illegittimità di tutte quelle circolari che limitano l’efficacia dell’attestazione di regolarità contributiva alle sole gare d’appalto che hanno occasionato l’emissione del certificato.
Nel giudizio, la parte appellante contestava un’aggiudicazione risoltasi in favore di un’impresa che aveva prodotto un Durc riferito ad una procedura di gara diversa da quella per la quale è stato utilizzato. Il Consiglio è chiamato a pronunciarsi in ordine alla capacità del Durc di attestare la regolarità contributiva di un operatore economico partecipante ad una gara di appalto, emesso per una differente procedura di gara.
L’appellante ha fondato la propria azine su una lunga serie di circolari che limitavano la validità ed efficacia del certificato alla singola procedura di selezione in relazione alla quale era stato richiesto (circolare Inail n. 7 del 5 febbraio 2008, circolare del Ministero del Lavoro n. 35 dell’8 ottobre 2010 e circolare Inps n. 145 del 17 novembre 2010), l’interpretazione dalle stesse suggerita si pone in contrasto con il principio di semplificazione dell’azione amministrativa nella misura in cui impone l’emissione di nuovi certificati pur in presenza di altri ancora validi in circolazione (il Durc ha validità trimestrale), attestanti la regolarità contributiva di quella stessa impresa.
Come noto, la circolare per sua natura assolve ad una funzione illustrativa ed esplicativa di una norma di legge, e non può quindi porsi in contrasto con la normativa primaria o andare oltre il suo contenuto introducendo ulteriori prescrizioni.
Infine, il giudice amministrativo rigetta l’appello cautelare, “considerato (…) che non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare di appalto debba riferirsi alla specifica gara di appalto, mentre disposizioni contenute in circolari (come, ad esempio, nella circolare INAIL 5 febbraio 2008, n. 7; ma si veda anche la circolare del Ministero del lavoro 8 ottobre 2010, n. 35, e la circolare INPS 17 novembre 2010, n. 145), invocate dall’appellante, non appaiono rilevanti, non potendo essere considerate rilevanti le circolari che risultino contra legem (cfr., sul punto, Cons. St., sez. VI, 18.12.2012, n. 6487)”.