I diritti di rogito sul lavoro effettivo

timbri2Con la sentenza del 12 novembre 2015, il Consiglio di Stato, Sezione V, ha rilevato sinteticamente che il ricorrente aveva prestato servizio in qualità di Segretario generale del Comune dal 1° dicembre 1987 al 31 gennaio 1992 e che in tale periodo aveva svolto attività rogatoria per l’ente, percependo i relativi diritti di rogito, tuttavia il predetto aveva contestato i criteri adottati dall’amministrazione per la liquidazione dei diritti di rogito nei periodi suindicati, assumendo che la quantificazione non poteva essere limitata a un terzo dello stipendio effettivamente percepito, dovendosi fare riferimento alla retribuzione annua e non a quella mensile.

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