La nomina delle posizioni organizzative

unione18Il ricorso ad oggetto l’impugnazione della disposizione commissariale di nomina dei responsabili delle strutture organizzative è di competenza del giudice ordinario “atteso che “nell'impiego pubblico il conferimento di posizioni organizzative esula dall'ambito delle procedure concorsuali di cui all'art. 63 comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 in quanto la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell'incarico”, trattandosi di una funzione ad tempus la cui definizione - nell'ambito della classificazione del personale di ciascun comparto - è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva, con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione del giudice ordinario (così T.A.R. Pescara (Abruzzo) sez. I, 28/05/2015, n. 229)”.

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