Le novità in tema di acquisti centralizzati

Anche gli enti locali sono stati inseriti tra i soggetti che, oltre determinate soglie e per definite categorie di beni e servizi determinati annualmente con Dpcm, dovranno servirsi obbligatoriamente dei soggetti aggregatori di cui al comma 2 dell'articolo 9 del Dl n. 66/2014. Questa e altre, sono le importanti novità in materia di acquisti centralizzati, ampiamente descritte nella nota di lettura che Anci e Ifel hanno elaborato sulle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016.
Le novità delle legge di stabilità
Tra i molti temi trattati nel commento alla legge di stabilità, infatti, particolare attenzione viene dedicata al rafforzamento dell'acquisizione centralizzata di beni e servizi (commi 494-512), il cui impatto verrà poi analizzato negli incontri Anci-Ifel, programmati sul territorio con le Anci regionali.
Nell'ambito delle nuove disposizioni introdotte dalla legge di Stabilità, occorre evidenziare che un punto fondamentale ottenuto dall'Anci nel confronto con il Governo è la possibilità data anche ai Comuni sotto i 10mila abitanti di acquistare lavori, beni e servizi fino a 40mila euro in autonomia, senza l'obbligo di servirsi delle centrali uniche di committenza. Tale modifica normativa consente di superare il blocco degli acquisti fino a 40mila euro che si era creato negli ultimi mesi in oltre 7mila Comuni sotto i 10mila abitanti. Ed è dello scorso 11 gennaio la comunicazione dell'Anac di aver sbloccato per quei Comuni il rilascio del Cig.
Rafforzato l'obbligo delle convenzioni
Per i Comuni, inoltre, diventa più stringente l'obbligo del ricorso alle convenzioni o accordi quadro della Consip o delle centrali di committenza regionali di riferimento per specifiche categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile.
Le nuove norme introdotte dalla legge di Stabilità, infatti, limitano ulteriormente la possibilità di approvvigionamento al di fuori delle convenzioni Consip, in quanto richiedono che il prezzo sia inferiore a determinate soglie percentuali (10% per la telefonia fissa e mobile e 3% per carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica e gas per il riscaldamento) rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni Consip.
Ricordiamo che la normativa precedente disponeva la possibilità di effettuare acquisti autonomi (tramite altre centrali di committenza o procedure a evidenza pubblica) a prezzi inferiori di quelli delle convenzioni, purché i contratti fossero sottoposti a condizione risolutiva in tal senso. La norma, poi, individua un periodo sperimentale di tre anni (dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019) in cui non si applica la deroga che prevede la possibilità di effettuare acquisti autonomi.
Nell'ambito delle disposizioni che mirano a rafforzare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia di informatica e di connettività, nella legge di Stabilità si stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'elenco Istat (e quindi anche gli enti locali), di procedere ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti.
Ambiti, assunzioni e controlli
Accolta l'importante richiesta dell'Anci sull'estensione dell'ambito territoriale di riferimento dei soggetti aggregatori tra cui le Città metropolitane che coinciderà con quello della Regione di riferimento.
Si evidenza la necessità di estendere anche alle Città metropolitane quali soggetti aggregatori ex articolo 9 comma 2 del Dl n. 66/2014 la possibilità, prevista nella legge di stabilità esclusivamente per le Regioni, di assumere personale, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse derivanti dal Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e di servizi, istituito presso il Mef.
Da ultimo si segnala, per gli acquisti superiori a un milione di euro, l'obbligo di approvare, entro il mese di ottobre di ciascun anno, un programma biennale e con aggiornamenti annuali che devono essere comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, e pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture dell'Anac e al Tavolo tecnico dei Soggetti aggregatori, che utilizza tali informazioni per i propri compiti istituzionali. (com) - da www.anci.it

 

di Maria Rosaria Di Cecca (*) e Guglielmina Olivieri Pennesi (**)
 
(*) Responsabile Ufficio affari generali Anci
(**) Responsabile Ufficio edilizia, urbanistica e contratti pubblici Anci

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