Riduzione spesa consulenze

La Corte dei Conti Lombardia, con deliberazione 88 del 28 marzo 2013, ha risposto ad una richiesta di chiarimenti posta dal Comune di Botticino in ordine all’applicazione della disciplina in materia di conferimento di incarichi di consulenza e, più in particolare, sulla portata dell'articolo 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni (tra cui rientrano anche i Comuni) possano, per l'anno in corso, conferire incarichi di consulenza, nel limite del 20% della spesa effettivamente sostenuta nell'anno 2009.

La Corte chiarisce che “con riferimento a quegli enti che nel corso dell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze questa Sezione ha avuto modo di osservare che “la ratio sottesa alla legge statale in esame è quella di rendere operante, a regime, una riduzione della spesa per gli incarichi di consulenza e di studio; tuttavia, il Legislatore non ha inteso vietare agli enti locali la possibilità di conferire incarichi esterni quando ne ricorrono i presupposti di legge.

In questo senso, verrebbe disattesa la finalità perseguita dal legislatore per quegli enti locali che nel corso dell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze; infatti, se si adottasse una interpretazione letterale, si finirebbe per ritenere che la norma de qua fissa un divieto assoluto alla stipula di questa tipologia di contratti.

Diversamente, interpretando la norma in chiave funzionale – ovvero, valorizzando che la finalità della norma è quella di ridurre l’incidenza che questa tipologia di spesa ha sui bilanci degli enti locali e non quella di vietare agli enti medesimi di conferire incarichi esterni quando vi sussistono i presupposti di legge- si deve giungere alla conclusione che la norma de qua, per quegli enti locali che nel corso dell’anno 2009 non hanno sostenuto alcuna spesa a titolo di incarichi per studi e consulenze, va applicata individuando un diverso parametro di riferimento.

D’altra parte, se non si adottasse questa interpretazione, la riduzione “lineare” prevista dall’art. 6, comma 7, cit. finirebbe per premiare gli enti meno virtuosi che, nel corso dell’anno 2009, hanno sostenuto una spesa per consulenze rilevante; al contrario, si tradurrebbe in un divieto assoluto per gli enti più virtuosi che, quello stesso anno, hanno sostenuto una spesa pari a zero”.

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