Le assunzioni dei pensionati
Lo scopo della norma citata (art. 5, comma 9, del d.l. 95/2012, come modificato dall’art. 6, comma 1, del d.l. 90/2014, ndr.) è evidentemente quello di favorire l’occupazione giovanile e di evitare che soggetti in quiescenza perpetuino la propria attività lavorativa oltre i limiti di età”, tale per cui è da ritenersi infondato il ricorso con cui un medico in quiescenza chieda l’annullamento degli atti della procedura per la formazione di una graduatoria, dalla quale lo stesso era stato estromesso per via della disposizione citata.
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