L'articolo 18 pre-Fornero per la PA
Ai licenziamenti nei rapporti di pubblico impiego non si applica l'art. 18, come riformato dalla legge Fornero, ma la vecchia formulazione: ciò significa che, in caso di provvedimenti espulsivi a seguito della legge 92/2012, potrà ancora essere ammessa la reintegrazione nel posto di lavoro e non soltanto quella risarcitoria.
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