Il lavoro accessorio

Durante l’estate vi sono stati diversi interventi legislativi. Uno di questi ha modificato l’art. 9 comma 28 del d.l. 78/2010 che prevede, in sintesi, il limite del 50% rispetto al 2009, per le prestazioni di lavoro flessibile.

In materia di lavoro accessorio, l’art. 9 comma 12 del d.l. 76/2013 ha aggiunto proprio all’art. 9 comma 28 una precisazione. Questo il testo della norma definitivo, nella parte che contiene delle eccezioni al tetto del 2009 meno il 50%.

A decorrere dal 2013 per gli enti locali il predetto limite può essere superato per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché  per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.

Di fatto, quindi, il lavoro accessorio nel contesto sociale può superare il limite del 2009 meno il 50%, ma in ogni caso non si può superare la spesa complessivamente sostenute nell’anno 2009 per lavoro flessibile.

Inoltre, le prestazioni di lavoro accessorio, rientrano pienamente nel concetto di “spesa di personale” (si veda anche: http://www.gianlucabertagna.it/2012/07/31/voucher-contributi-regionali-e-spese-di-personale/)

(dal sito di Gianluca Bertagna)

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